Sentenza 262/2017 (ECLI:IT:COST:2017:262)
Massima numero 40990
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  26/09/2017;  Decisione del  26/09/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40989  40991  40992  40993  40994  40995  40996


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Interveniente titolare di diritto soggettivo la cui tutela giudiziaria sarebbe preclusa dall'eventuale rigetto del conflitto - Ammissibilità dell'intervento.

Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione, sez. un. civ., nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione al regolamento di autonomia con cui tale organo costituzionale ha disciplinato le controversie con i propri dipendenti riservandone la decisione ad organi interni, è ammissibile l'intervento spiegato da P. L. (ricorrente per cassazione avverso la decisione resa in grado d'appello dall'organo di autodichia), dal momento che l'eventuale rigetto del conflitto impedirebbe all'interveniente di agire innanzi alla giurisdizione ordinaria a tutela di un proprio diritto soggettivo, ed è quindi necessario che egli sia ammesso a far valere le proprie ragioni davanti alla Corte costituzionale.

La regola secondo cui nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi non opera quando la pronuncia resa nel giudizio costituzionale potrebbe precludere la tutela giudiziaria della situazione giuridica soggettiva vantata dall'interveniente. (Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2016, n. 144 del 2015, n. 222 del 2014 e n. 221 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

 11/12/2003  n. 9962  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte