Sentenza 262/2017 (ECLI:IT:COST:2017:262)
Massima numero 40991
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  26/09/2017;  Decisione del  26/09/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40989  40990  40992  40993  40994  40995  40996


Titolo
Autodichia - Controversie degli organi costituzionali con i propri dipendenti - Riserva della loro decisione ad organi interni da parte dei regolamenti di autonomia - Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nei confronti del Senato e del Presidente della Repubblica - Conferma della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi - Rigetto di eccezioni preliminari - Ammissibilità dei ricorsi.

Testo

È confermata l'ammissibilità - già dichiarata in sede di prima e sommaria delibazione - dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dalla Corte di cassazione, sez. un. civ., nei confronti del Senato e del Presidente della Repubblica, in relazione ai regolamenti di autonomia con cui tali organi costituzionali hanno riservato la decisione delle controversie con i propri dipendenti ad organi di autodichia. Sotto il profilo soggettivo, vanno ribadite la legittimazione della Corte di cassazione ad essere parte di un conflitto tra poteri e la qualificazione come poteri dello Stato del Senato e del Presidente della Repubblica. Sotto il profilo oggettivo, non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che oggetto di entrambi i conflitti dovrebbero essere non già gli impugnati regolamenti, bensì le decisioni degli organi di autodichia quando lesive di diritti costituzionalmente inviolabili, giacché invece la denunciata alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze tra gli organi in conflitto è imputata dalla ricorrente proprio all'approvazione delle fonti di autonomia, le quali, attribuendo il potere decisionale agli organi interni, lo sottraggono alla giurisdizione di legittimità. Né sono accoglibili le ulteriori eccezioni di inammissibilità per contraddittorietà dei petita formulati negli atti introduttivi, poiché esse involgono profili di merito, da apprezzare unitamente a quest'ultimo. (Precedenti citati: ordinanze n. 138 del 2015 e n. 137 del 2015, dichiarative dell'ammissibilità dei conflitti).

La Corte di cassazione è legittimata ad essere parte di un conflitto tra poteri dello Stato, essendo tale legittimazione costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale ai singoli organi giurisdizionali, in quanto competenti, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle proprie funzioni, la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti specifici citati: sentenze n. 29 del 2014 e n. 24 del 2014, n. 320 del 2013, n. 333 del 2011).

Per costante giurisprudenza, non sussistono dubbi in ordine alla qualificazione come poteri dello Stato del Senato e del Presidente della Repubblica. (Precedenti citati: ordinanza n. 139 del 2016, e, rispettivamente, sentenza n. 1 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

 11/12/2003  n. 9962  art.   co. 

 26/07/1996  n. 81  art.   co. 

 09/10/1996  n. 89  art.   co. 

 30/12/2008  n. 34  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37