Sentenza 262/2017 (ECLI:IT:COST:2017:262)
Massima numero 40994
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
26/09/2017; Decisione del
26/09/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Organi costituzionali - Autonomia normativa - Fondamento costituzionale - Manifestazione di più ampia autonomia organizzativa - Coerente svolgimento di essa attraverso l'autodichia.
Organi costituzionali - Autonomia normativa - Fondamento costituzionale - Manifestazione di più ampia autonomia organizzativa - Coerente svolgimento di essa attraverso l'autodichia.
Testo
La Costituzione riconosce autonomia agli organi costituzionali innanzitutto sul piano normativo, assegnando espressamente alle Camere (art. 64 Cost.) e implicitamente al Presidente della Repubblica una potestà regolamentare (di cui la legge n. 1077 del 1948 è meramente ricognitiva) che investe logicamente anche gli aspetti organizzativi interni e che mette tali organi costituzionali nella condizione di produrre apposite norme giuridiche per disciplinare l'assetto e il funzionamento dei loro apparati amministrativi "serventi" nonché il rapporto di lavoro con i propri dipendenti (non anche, in via principio, i rapporti con soggetti terzi, come quelli relativi ad appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni dei predetti organi). Peraltro, l'autonomia degli organi costituzionali non si esaurisce nella normazione, ma comprende - coerentemente - il momento applicativo delle norme stesse, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l'osservanza. Tale momento applicativo, ossia l'autodichia, costituisce dunque uno svolgimento dell'autonomia normativa che la Costituzione riconosce alle Camere e al Presidente della Repubblica; e ciò vale non solo per quanto attiene alla diretta disciplina delle funzioni costituzionali primarie attribuite agli organi di vertice del sistema, ma anche per l'interpretazione e l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro, in occasione di controversie che oppongano i dipendenti all'organo costituzionale presso il quale prestano servizio. (Precedenti citati: sentenza n. 129 del 1981; sentenze n. 120 del 2014 e n. 379 del 1996).
La Costituzione riconosce autonomia agli organi costituzionali innanzitutto sul piano normativo, assegnando espressamente alle Camere (art. 64 Cost.) e implicitamente al Presidente della Repubblica una potestà regolamentare (di cui la legge n. 1077 del 1948 è meramente ricognitiva) che investe logicamente anche gli aspetti organizzativi interni e che mette tali organi costituzionali nella condizione di produrre apposite norme giuridiche per disciplinare l'assetto e il funzionamento dei loro apparati amministrativi "serventi" nonché il rapporto di lavoro con i propri dipendenti (non anche, in via principio, i rapporti con soggetti terzi, come quelli relativi ad appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni dei predetti organi). Peraltro, l'autonomia degli organi costituzionali non si esaurisce nella normazione, ma comprende - coerentemente - il momento applicativo delle norme stesse, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l'osservanza. Tale momento applicativo, ossia l'autodichia, costituisce dunque uno svolgimento dell'autonomia normativa che la Costituzione riconosce alle Camere e al Presidente della Repubblica; e ciò vale non solo per quanto attiene alla diretta disciplina delle funzioni costituzionali primarie attribuite agli organi di vertice del sistema, ma anche per l'interpretazione e l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro, in occasione di controversie che oppongano i dipendenti all'organo costituzionale presso il quale prestano servizio. (Precedenti citati: sentenza n. 129 del 1981; sentenze n. 120 del 2014 e n. 379 del 1996).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 64
Altri parametri e norme interposte
legge 09/08/1948
n. 1077
art.