Sentenza 262/2017 (ECLI:IT:COST:2017:262)
Massima numero 40995
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
26/09/2017; Decisione del
26/09/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Autodichia - Controversie degli organi costituzionali con i propri dipendenti - Riserva della loro decisione ad organi interni da parte dei regolamenti di autonomia - Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nei confronti del Senato e del Presidente della Repubblica - Denunciata sottrazione di quote di potere decisionale alla giurisdizione di legittimità e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva dei dipendenti degli organi costituzionali - Insussistenza - Configurabilità dell'autodichia come razionale completamento dell'autonomia normativa degli organi costituzionali - Compatibilità con l'ordine costituzionale delle competenze e con la "grande regola" del diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva dei diritti - Spettanza al Senato e al Presidente della Repubblica del potere esercitato.
Autodichia - Controversie degli organi costituzionali con i propri dipendenti - Riserva della loro decisione ad organi interni da parte dei regolamenti di autonomia - Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nei confronti del Senato e del Presidente della Repubblica - Denunciata sottrazione di quote di potere decisionale alla giurisdizione di legittimità e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva dei dipendenti degli organi costituzionali - Insussistenza - Configurabilità dell'autodichia come razionale completamento dell'autonomia normativa degli organi costituzionali - Compatibilità con l'ordine costituzionale delle competenze e con la "grande regola" del diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva dei diritti - Spettanza al Senato e al Presidente della Repubblica del potere esercitato.
Testo
È dichiarato che spettava al Senato della Repubblica e al Presidente della Repubblica approvare, rispettivamente, gli artt. da 72 a 84 del Titolo II del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica e gli artt. 1 e ss. del decreto presidenziale n. 81 del 1996, integrato dal decreto presidenziale n. 89 del 1996 e modificato dal decreto presidenziale n. 34 del 2008, nelle parti in cui riservano ad organi di autodichia la decisione delle controversie di lavoro instaurate dai dipendenti dei due organi costituzionali. Posto che le Camere e il Presidente della Repubblica hanno provveduto a disciplinare con le proprie fonti il rapporto di lavoro dei loro dipendenti in quanto hanno ritenuto tale scelta funzionale alla più completa garanzia della propria autonomia, la conseguente riserva agli organi di autodichia dell'interpretazione e dell'applicazione di dette fonti costituisce svolgimento dell'autonomia normativa e razionale completamento dell'autonomia organizzativa degli organi costituzionali in relazione ai loro apparati serventi, la cui disciplina e gestione viene in tal modo sottratta a qualunque ingerenza esterna. Ne deriva che - in quanto (e solo in quanto) riguardi i rapporti di lavoro dei dipendenti - l'autodichia non altera l'ordine costituzionale delle competenze né lede, in particolare, le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, atteso che consentire agli organi della giurisdizione comune di interpretare e applicare la speciale disciplina adottata per tali rapporti dagli organi costituzionali significherebbe dimezzare l'autonomia che a questi ultimi si è inteso garantire. Né la sottrazione alla giurisdizione comune delle controversie che oppongono i dipendenti all'organo costituzionale comporta eccezione alla "grande regola" del diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, in quanto - pur escluso che gli organi di autodichia siano stati configurati come giudici speciali (art. 102 Cost.) e, quindi, che le loro decisioni siano ricorribili ex art. 111, settimo comma, Cost. - la tutela delle posizioni giuridiche dei dipendenti non viene radicalmente meno, ma rimane assicurata attraverso organi interni non appartenenti all'organizzazione giudiziaria, chiamati a dirimere, in posizione super partes, controversie tra l'amministrazione dell'organo costituzionale e i suoi dipendenti secondo moduli procedimentali di carattere giurisdizionale, e dunque a svolgere funzioni obiettivamente giurisdizionali per la decisione delle predette controversie. (Precedenti citati: sentenza n. 120 del 2014; sentenza n. 238 del 2014, secondo cui la "grande regola", appartenendo ai grandi principi di civiltà del tempo presente, non può conoscere eccezioni).
È dichiarato che spettava al Senato della Repubblica e al Presidente della Repubblica approvare, rispettivamente, gli artt. da 72 a 84 del Titolo II del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica e gli artt. 1 e ss. del decreto presidenziale n. 81 del 1996, integrato dal decreto presidenziale n. 89 del 1996 e modificato dal decreto presidenziale n. 34 del 2008, nelle parti in cui riservano ad organi di autodichia la decisione delle controversie di lavoro instaurate dai dipendenti dei due organi costituzionali. Posto che le Camere e il Presidente della Repubblica hanno provveduto a disciplinare con le proprie fonti il rapporto di lavoro dei loro dipendenti in quanto hanno ritenuto tale scelta funzionale alla più completa garanzia della propria autonomia, la conseguente riserva agli organi di autodichia dell'interpretazione e dell'applicazione di dette fonti costituisce svolgimento dell'autonomia normativa e razionale completamento dell'autonomia organizzativa degli organi costituzionali in relazione ai loro apparati serventi, la cui disciplina e gestione viene in tal modo sottratta a qualunque ingerenza esterna. Ne deriva che - in quanto (e solo in quanto) riguardi i rapporti di lavoro dei dipendenti - l'autodichia non altera l'ordine costituzionale delle competenze né lede, in particolare, le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, atteso che consentire agli organi della giurisdizione comune di interpretare e applicare la speciale disciplina adottata per tali rapporti dagli organi costituzionali significherebbe dimezzare l'autonomia che a questi ultimi si è inteso garantire. Né la sottrazione alla giurisdizione comune delle controversie che oppongono i dipendenti all'organo costituzionale comporta eccezione alla "grande regola" del diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, in quanto - pur escluso che gli organi di autodichia siano stati configurati come giudici speciali (art. 102 Cost.) e, quindi, che le loro decisioni siano ricorribili ex art. 111, settimo comma, Cost. - la tutela delle posizioni giuridiche dei dipendenti non viene radicalmente meno, ma rimane assicurata attraverso organi interni non appartenenti all'organizzazione giudiziaria, chiamati a dirimere, in posizione super partes, controversie tra l'amministrazione dell'organo costituzionale e i suoi dipendenti secondo moduli procedimentali di carattere giurisdizionale, e dunque a svolgere funzioni obiettivamente giurisdizionali per la decisione delle predette controversie. (Precedenti citati: sentenza n. 120 del 2014; sentenza n. 238 del 2014, secondo cui la "grande regola", appartenendo ai grandi principi di civiltà del tempo presente, non può conoscere eccezioni).
Atti oggetto del giudizio
11/12/2003
n. 9962
art. 72
co.
11/12/2003
n. 9962
art. 73
co.
11/12/2003
n. 9962
art. 74
co.
11/12/2003
n. 9962
art. 75
co.
11/12/2003
n. 9962
art. 76
co.
11/12/2003
n. 9962
art. 77
co.
11/12/2003
n. 9962
art. 78
co.
11/12/2003
n. 9962
art. 79
co.
11/12/2003
n. 9962
art. 80
co.
11/12/2003
n. 9962
art. 81
co.
11/12/2003
n. 9962
art. 82
co.
11/12/2003
n. 9962
art. 83
co.
11/12/2003
n. 9962
art. 84
co.
26/07/1996
n. 81
art. 1
co.
09/10/1996
n. 89
art.
co.
30/12/2008
n. 34
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte