Province autonome - Provincia autonoma di Trento - Competenza legislativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori - Necessario rispetto dei principi dell'ordinamento della Repubblica e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Provincia autonoma di Trento che consente concessioni in sanatoria in evidente contrasto con quanto previsto dalla legislazione statale circa il requisito della "doppia conformità"). (Classif. 208003).
La Provincia autonoma di Trento è titolare di una competenza legislativa primaria in materia di «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, n. 5, statuto reg. Trentino-Alto Adige), la quale deve essere esercitata – ai sensi dell’art. 4 del medesimo statuto – in armonia con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. (Precedente: S. 231/1993 - mass. 19576).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4 e 8 statuto reg. Trentino-Alto Adige, l’art. 135, comma 7, della legge prov. autonoma di Trento n. 1 del 2008, che consente, dietro pagamento di una sanzione pecuniaria maggiorata del 20%, il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria in via generalizzata, in relazione ad opere che, al momento della loro realizzazione, si ponevano in contrasto con gli strumenti urbanistici a quel tempo vigenti, così derogando al requisito della c.d. “doppia conformità”. La disposizione provinciale censurata dal TRGA di Trento si pone in evidente contrasto con una norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, contenuta nell’art. 36, comma 1, t.u. edilizia. Né incide sulla questione l’art. 1 del d.l. n. 69 del 2024 che, oltre a essere in attesa di conversione, risulta sopravvenuto, sicché non può applicarsi alla fattispecie sottoposta all’attenzione del rimettente).