Sentenza 263/2017 (ECLI:IT:COST:2017:263)
Massima numero 41143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  24/10/2017;  Decisione del  24/10/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41142  41144  41145  41146  41147


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Presupposto interpretativo non implausibile - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen. È quanto meno non implausibile la tesi del rimettente secondo cui la richiesta di udienza pubblica - dalla cui presentazione dipende la rilevanza - non è atto personale dell'imputato e può dunque promanare, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. pen., anche dal difensore, come è avvenuto nei procedimenti a quibus. (Precedente citato: sentenza n. 214 del 2013, secondo cui l'avvenuta presentazione della richiesta di udienza pubblica da parte dell'interessato è condizione di rilevanza attuale delle questioni di costituzionalità delle norme che escludono il giudizio in forma pubblica).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 309  co. 8

codice di procedura penale    n.   art. 127  co. 6

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte