Processo penale - Procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] - Possibilità di svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica su istanza dell'indagato o del ricorrente - Esclusione - Denunciata violazione della garanzia di pubblicità dei procedimenti giudiziari sancita dalla CEDU - Diversità della norma interposta convenzionale rispetto a quella ipotizzata dal rimettente - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. La "norma interposta" ricavabile dalla CEDU, destinata ad integrare il parametro costituzionale evocato, è di segno diverso da quello ipotizzato dal rimettente, in quanto - secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo specificamente attinente al procedimento di verifica della legittimità della detenzione ante iudicium della persona indiziata di un reato - la Convenzione non esige, in via di principio, che le relative udienze siano aperte al pubblico. In particolare, l'art. 5, par. 4, CEDU - il quale, prevedendo specifiche garanzie procedurali per le questioni in materia di privazione della libertà, si pone come lex specialis rispetto all'art. 6, par. 1, CEDU - richiede un'udienza per il riesame della legalità della carcerazione preventiva, ma non impone, come regola generale, che detta udienza sia pubblica (pur senza escluderne l'esigenza in determinate circostanze), e ciò in quanto il requisito della pubblicità non rientra nel "nocciolo duro" delle garanzie inerenti alla nozione di "equità", nello specifico contesto dei procedimenti in materia di detenzione. (Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2010, n. 135 del 2014, n. 97 del 2015 e n. 109 del 2015, che - in linea con le indicazioni della Corte di Strasburgo o in estensione di esse - hanno introdotto la facoltà degli interessati di chiedere lo svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, del procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza, del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza e del procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca in sede esecutiva).
Le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione - integrano, quali norme interposte, l'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui tale parametro costituzionale impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2015, n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007).