Sentenza 263/2017 (ECLI:IT:COST:2017:263)
Massima numero 41145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  24/10/2017;  Decisione del  24/10/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41142  41143  41144  41146  41147


Titolo
Giurisdizione - Principio di pubblicità delle udienze giudiziarie - Rilevanza costituzionale non assoluta - Configurabilità di legittime eccezioni ad esso.

Testo

Il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie - cui, anteriormente alla legge costituzionale n. 2 del 1999, era riconosciuta indubbia, seppur non assoluta valenza costituzionale quale corollario della previsione che "[l]a giustizia è amministrata in nome del popolo" (art. 101, primo comma, Cost.) - trova il referente primario cui agganciare la sua rilevanza costituzionale nel novellato primo comma dell'art. 111 Cost., secondo il quale "[l]a giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"; ciò sull'implicito presupposto che detto principio rappresenti, comunque sia, una componente naturale e coessenziale del processo "equo" garantito dall'art. 6 della CEDU. La presenza di un ulteriore fondamento alla sua rilevanza costituzionale accresce la "forza di resistenza" del principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, ma non intacca il suo carattere non assoluto e la configurabilità di legittime eccezioni ad esso, dovendosi tuttora escludere che la Costituzione imponga in modo indefettibile la pubblicità di ogni tipo di procedimento giudiziario e di ogni fase di esso. (Precedenti citati: sentenze n. 235 del 1993, n. 373 del 1992, n. 69 del 1991, n. 50 del 1989, n. 212 del 1986 e n. 12 del 1971, secondo cui la regola della pubblicità del giudizio è connaturata ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, che trova in quella sovranità la sua legittimazione; sentenze n. 109 del 2015, n. 97 del 2015 e n. 135 del 2014, che agganciano il diritto alla pubblicità delle udienze nei procedimenti cautelari agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU; sentenze n. 50 del 1989, n. 212 del 1986 e n. 12 del 1971, sulla configurabilità di eccezioni al principio di pubblicità; sentenze n. 235 del 1993 e n. 373 del 1992, sulla discrezionalità legislativa nel bilanciamento degli interessi in gioco).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  paragrafo 1