Sentenza 263/2017 (ECLI:IT:COST:2017:263)
Massima numero 41146
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  24/10/2017;  Decisione del  24/10/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41142  41143  41144  41145  41147


Titolo
Processo penale - Procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] - Possibilità di svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica su istanza dell'indagato o del ricorrente - Esclusione - Denunciata violazione della pubblicità dei procedimenti giudiziari inerente alla garanzia del giusto processo - Insussistenza - Ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost. - degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. Posto che la norma costituzionale sul "giusto processo" non impone in modo indefettibile la pubblicità di ogni tipo di procedimento giudiziario e di ogni fase di esso, la scelta di escludere la pubblicità delle udienze di riesame costituisce frutto di un ragionevole esercizio della discrezionalità che al legislatore compete in materia. Il riesame costituisce, infatti, un procedimento incidentale non inerente al merito della pretesa punitiva e preminentemente cartolare, che si inserisce in un impianto processuale più ampio, entro il quale il principio di pubblicità trova il suo "naturale" sbocco, satisfattivo della relativa esigenza costituzionale, nella fase dibattimentale. Inoltre, ove esperito (come nei casi oggetto dei giudizi a quibus) nel corso della fase delle indagini preliminari, il procedimento di riesame pone anche problemi di tutela della segretezza cosiddetta esterna degli atti di indagine. (Precedenti citati: sentenza n. 80 del 2011, sull'esigenza di controllo diretto del pubblico soprattutto sulle attività di acquisizione della prova orale-rappresentativa; sentenze n. 135 del 2014 e n. 93 del 2010, secondo cui l'idoneità del procedimento a incidere in modo definitivo su beni dell'individuo conferisce specifico risalto alle esigenze cui è preordinato il principio di pubblicità delle udienze.)

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 309  co. 8

codice di procedura penale    n.   art. 127  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 1

Altri parametri e norme interposte