Sentenza 263/2017 (ECLI:IT:COST:2017:263)
Massima numero 41147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  24/10/2017;  Decisione del  24/10/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41142  41143  41144  41145  41146


Titolo
Processo penale - Procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] - Possibilità di svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica su istanza dell'indagato o del ricorrente - Esclusione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento dei soggetti coinvolti nel procedimento di riesame rispetto a quelli coinvolti nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione e di misure di sicurezza - Insussistenza - Non omogeneità delle situazioni poste a raffronto - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. Non sussiste irragionevole disparità di trattamento dei soggetti coinvolti nel procedimento di riesame, rispetto a quelli coinvolti nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione e di misure di sicurezza, poiché - diversamente dal primo - quelli evocati a tertia comparationis sono procedimenti autonomi, nei quali il giudice di merito è chiamato ad esprimere, all'esito di un'attività di acquisizione probatoria e senza particolari esigenze di speditezza, giudizi definitivi in ordine al thema decidendum, né vi è altra sede nella quale il controllo diretto del pubblico sull'amministrazione della giustizia può trovare attuazione. Ancora più evidente è la disomogeneità - quanto all'esigenza di rispetto del principio di pubblicità - del procedimento di riesame rispetto al giudizio abbreviato e al giudizio ordinario, nei quali, a differenza che nel primo, si discute della decisione sul merito dell'accusa penale, sede elettiva di esplicazione del principio di pubblicità.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 309  co. 8

codice di procedura penale    n.   art. 127  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte