Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Sopravvenuta conciliazione giudiziale fra le parti del processo tributario a quo - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente - Ragioni - Valutazione della rilevanza alla stregua delle circostanze di fatto esistenti al momento dell'ordinanza di rimessione e non di quelle successive.
La sopravvenuta conciliazione giudiziale fra le parti del processo tributario - che dovrebbe condurre a una pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio a quo, ex art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - non è idonea a produrre effetti sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale (in specie, pendente avverso l'art. 88, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986).
Per costante giurisprudenza, il giudizio incidentale di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Pertanto, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti, tra i quali sono comprese anche la definizione stragiudiziale della controversia o comunque la cessazione, per qualsiasi causa, del giudizio rimasto sospeso davanti al giudice a quo. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 del 2011, n. 42 del 2011, n. 442 del 2008, n. 367 del 1991 e n. 88 del 1986; ordinanze n. 154 del 2013 e n. 110 del 2000).