Sentenza 264/2017 (ECLI:IT:COST:2017:264)
Massima numero 40639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40638  40640


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione delle censure - Ragioni di asserita violazione del principio di eguaglianza - Riferibilità anche alla dedotta lesione del principio di capacità contributiva - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di motivazione delle censure - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 88, co. 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, riferita all'art. 53, primo comma, Cost. Benché il rimettente dedichi alla violazione di tale parametro solo un cenno fugace, il riferimento al principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. può essere considerato specificazione settoriale del generale principio di eguaglianza, con la conseguenza che si possono ritenere riferite anche a questa censura le ragioni esposte con riguardo alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2017 e n. 223 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  22/12/1986  n. 917  art. 88  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte