Sentenza 264/2017 (ECLI:IT:COST:2017:264)
Massima numero 40640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  08/11/2017;  Decisione del  08/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40638  40639


Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Determinazione della base imponibile - Non considerazione come sopravvenienze attive dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati dai soci - Omessa estensione del medesimo beneficio ai versamenti effettuati da società dello stesso gruppo (non socie della beneficiaria) - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Insussistenza - Differenza di regime fiscale giustificata dalla diversità delle situazioni poste a confronto - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88, co. 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, censurato dalla Commissione tributaria regionale di Venezia - in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma Cost. - nella parte in cui esclude dal novero delle sopravvenienze attive e conseguentemente esenta dall'imposta sui redditi delle società (IRES) i versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati dai soci, e non anche quelli effettuati da società appartenenti allo stesso gruppo, non socie della beneficiaria. Il regime fiscale differenziato che il legislatore discrezionalmente ha riservato alle due categorie di versamenti senza obbligo di restituzione non si traduce in una disciplina irragionevole né impone l'estensione auspicata dal rimettente, essendo diverse le situazioni poste a confronto. I versamenti dei soci, che hanno la funzione di dotare la società di mezzi patrimoniali integrativi, sono equiparati, ai fini dell'imposta sui redditi, ai conferimenti, entrambi essendo riconducibili al rapporto sociale, e tale assimilazione comporta che, all'aumento del patrimonio netto della società e alla sua irrilevanza reddituale ex art. 88, comma 4, si contrappongano simmetricamente l'aumento del costo di partecipazione del socio e la non deducibilità dal suo reddito dell'importo versato (artt. 94, comma 6, e 101, comma 7, del TUIR). La medesima ratio agevolativa non può invece essere applicata al caso dei versamenti effettuati da società dello stesso gruppo, poiché il fine, mediato e indiretto, da esse perseguito, non è assimilabile a quello, immediato e diretto, perseguito dal socio con il versamento alla società di appartenenza. Inoltre, l'ampliamento dell'esenzione fiscale richiesto dal giudice a quo rischierebbe di generare un "salto di imposta", giacché all'irrilevanza reddituale dei versamenti effettuati a favore della ricevente non corrisponderebbe più l'indeducibilità delle somme dal reddito della società erogante.

Le disposizioni che prevedono agevolazioni, benefici ed esenzioni fiscali, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità; ne consegue che la Corte costituzionale non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2017, n. 177 del 2017, n. 153 del 2017, n. 111 del 2016, n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997, n. 292 del 1987 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009, n. 174 del 2001 e n. 10 del 1999).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  22/12/1986  n. 917  art. 88  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte