Reati e pene - Prescrizione - Ratio dell'istituto - Natura sostanziale - Eterogeneità di funzione rispetto alla pena - Correlazione dei termini prescrizionali alla misura della pena edittale - Derogabilità.
Pur potendo assumere una valenza anche processuale, in rapporto alla garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), la prescrizione costituisce, nel vigente ordinamento, un istituto di natura sostanziale, in quanto implicante una rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva, la cui ratio si collega, da un lato, all'interesse generale a non perseguire più i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune e, dall'altro, al "diritto all'oblio" dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela. Detta natura sostanziale non cancella, però, l'eterogeneità della funzione dell'istituto della prescrizione rispetto a quella della pena. (Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2014, n. 23 del 2013, n. 324 del 2008, n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971; ordinanze n. 24 del 2017 e n. 337 del 1999).
La correlazione - divenuta ancor più stretta e diretta a seguito della legge n. 251 del 2005 - del tempo necessario a prescrivere al livello della pena edittale, indicativo della gravità astratta del reato e del suo disvalore nella coscienza sociale, non è inderogabile da parte del legislatore, non potendo in essa scorgersi un momento necessario di attuazione o di salvaguardia dei principi costituzionali. Soluzioni ampliative dei termini di prescrizione ordinari possono essere giustificate, in specie, sia dal particolare allarme sociale generato da alcuni tipi di reato, sia dalla speciale complessità delle indagini richieste per il loro accertamento e dalla laboriosità della verifica dell'ipotesi accusatoria in sede processuale. (Precedenti citati: sentenza n. 455 del 1998 e ordinanza n. 288 del 1999).