Sentenza 265/2017 (ECLI:IT:COST:2017:265)
Massima numero 40417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  22/11/2017;  Decisione del  22/11/2017
Deposito del 13/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40415  40416


Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Termine di prescrizione del delitto colposo di crollo di costruzioni o altro disastro (c.d. disastro innominato) - Raddoppio e conseguente equiparazione al termine di prescrizione previsto per l'omologa fattispecie dolosa - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Possibilità che il legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, preveda termini prescrizionali identici per l'ipotesi dolosa e per quella colposa dello stesso reato - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, dai Tribunali di Velletri e di Torino e dal GUP del Tribunale di Larino - dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede che è raddoppiato il termine di prescrizione del delitto di crollo di costruzioni o altro disastro colposo (c.d. disastro innominato), di cui al combinato disposto degli artt. 449 e 434 cod. pen. Diversamente dal caso del delitto di incendio, il censurato meccanismo di raddoppio comporta, per quello in esame, la semplice equiparazione del termine prescrizionale della fattispecie colposa a quello della fattispecie dolosa, e non già lo "scavalcamento" di quest'ultimo, ritenuto costituzionalmente ingiustificabile dalla sentenza n. 143 del 2014. La previsione di un identico termine prescrizionale per le due forme (dolosa e colposa) di realizzazione dello stesso delitto - rinvenibile nell'ordinamento prima e dopo la legge n. 251 del 2005, indipendentemente dal regime di raddoppio - non è in contrasto con la natura sostanziale della prescrizione e con l'esigenza di diversificare il trattamento di situazioni dissimili sul piano della componente psicologica, poiché a differenziare la fattispecie dolosa da quella colposa, assicurando la proporzionalità del trattamento sanzionatorio al disvalore del fatto, provvede la pena, alla cui diversificazione non deve imprescindibilmente aggiungersi quella dei termini di prescrizione. Rimane pertanto nel confine del legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore la possibilità di ritenere che in rapporto a determinati delitti colposi - come quello in esame (comprensivo, prima della legge n. 68 del 2015, anche dei fatti di c.d. "disastro ambientale) - la "resistenza all'oblio" nella coscienza sociale e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando con ciò la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale. (Precedente citato: sentenza n. 143 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 157  co. 6

legge  05/12/2005  n. 251  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte