Sentenza 267/2017 (ECLI:IT:COST:2017:267)
Massima numero 40422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  05/12/2017;  Decisione del  05/12/2017
Deposito del 14/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40423  40424  40425


Titolo
Affidamento nella sicurezza giuridica - Copertura nell'art. 3 della Costituzione - Portata - Limite generale alla retroattività della legge - Impedimento non assoluto alla possibilità per il legislatore di modificare sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, pur se aventi ad oggetto diritti soggettivi perfetti - Divieto di trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti.

Testo

Il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica, che si atteggia come limite generale alla retroattività della legge, trova copertura nell'art. 3 Cost.

Se - come chiarito da costante giurisprudenza costituzionale (consonante con quella della Corte EDU) - la tutela dell'affidamento non comporta che, nel nostro sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina di rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, resta tuttavia fermo che dette disposizioni, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 108 del 2016, n. 216 del 2015, n. 56 del 2015, n. 34 del 2015, n. 166 del 2012 e n. 822 del 1988).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte