Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Praticabilità esclusa dal rimettente in ragione del tenore letterale della disposizione, non superato da pronuncia additiva riferita a diversa fattispecie.
Correttamente la Corte d'appello di Milano - al fine di estendere ai soggetti danneggiati da vaccinazione antinfluenzale il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 - ha sollevato questione di costituzionalità di tale disposizione, avendo ravvisato nel tenore testuale di essa, espressamente riferito alle menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni obbligatorie, un impedimento all'interpretazione costituzionalmente conforme, non superato dalla sentenza n. 107 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma 1, nella parte in cui non prevedeva il diritto all'indennizzo per le menomazioni permanenti derivanti da vaccinazione (non obbligatoria) contro morbillo, parotite e rosolia. (Precedente citato: sentenza n. 107 del 2012).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, quando il rimettente si prospetta la via dell'interpretazione conforme ma esclude che essa sia percorribile, la questione di legittimità costituzionale che ne deriva non può ritenersi inammissibile. Al contrario, laddove l'univoco tenore letterale della disposizione precluda un'interpretazione conforme, s'impone il sindacato di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2017 e n. 82 del 2017, n. 241 del 2016 e n. 219 del 2016).