Sentenza 268/2017 (ECLI:IT:COST:2017:268)
Massima numero 40636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  22/11/2017;  Decisione del  22/11/2017
Deposito del 14/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40634  40635  40637


Titolo
Salute (tutela della) - Vaccinazioni obbligatorie o raccomandate - Menomazioni irreversibili dell'integrità psico-fisica derivanti da esse - Diritto all'indennizzo per i soggetti danneggiati - Distinzione dal diritto al risarcimento del danno.

Testo
Il diritto all'indennizzo per le menomazioni irreversibili conseguenti a vaccinazione - previsto dalla legge n. 210 del 1992 - deriva dall'inderogabile dovere di solidarietà che, in questi casi, incombe sull'intera collettività, laddove essa tragga beneficio dal trattamento vaccinale del singolo, e si colloca pertanto su un piano diverso dal risarcimento del danno, poiché - a differenza di questo - non presuppone l'accertamento di un fatto illecito e l'individuazione del responsabile, bensì sorge, a prescindere dalla colpa, in presenza del solo accertamento del nesso causale tra vaccino e menomazione permanente, costituendo perciò un'autonoma misura economica di sostegno, di natura indennitaria ed equitativa, in caso di danno alla salute, che consente agli interessati una protezione certa nell'an e nel quantum, ferma restando per essi la possibilità di esperire anche l'azione di risarcimento del danno alle condizioni previste dall'art. 2043 cod. civ. (Precedenti citati: sentenze n. 423 del 2000, n. 27 del 1998 e n. 118 del 1996).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte