Sentenza 268/2017 (ECLI:IT:COST:2017:268)
Massima numero 40637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
22/11/2017; Decisione del
22/11/2017
Deposito del 14/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Salute (tutela della) - Vaccinazioni raccomandate - Vaccinazione antinfluenzale - Complicanze di tipo irreversibile derivanti da essa - Diritto all'indennizzo per i soggetti danneggiati - Omessa previsione - Violazione dei principi di solidarietà sociale, di tutela della salute anche collettiva e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Salute (tutela della) - Vaccinazioni raccomandate - Vaccinazione antinfluenzale - Complicanze di tipo irreversibile derivanti da essa - Diritto all'indennizzo per i soggetti danneggiati - Omessa previsione - Violazione dei principi di solidarietà sociale, di tutela della salute anche collettiva e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. - l'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale [riportando a causa d'essa lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica]. L'obbligatorietà e la raccomandazione di trattamenti vaccinali costituiscono tecniche che, seppur con diversa incidenza sull'autodeterminazione individuale, perseguono lo scopo comune di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo, e ciò comporta che - in applicazione dei principi costituzionali di solidarietà, di tutela della salute anche collettiva e di ragionevolezza - la collettività debba accollarsi i costi degli eventuali effetti dannosi individuali non solo delle vaccinazioni obbligatorie, ma anche di quelle raccomandate, essendo irragionevole riservare un trattamento deteriore a coloro che hanno aderito alle raccomandazioni rispetto a quanti abbiano ubbidito a un obbligo. Contrasta dunque con i suddetti principi la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti dalla vaccinazione antinfluenzale, che - alla luce del Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 nonché di raccomandazioni e campagne informative istituzionali - rientra a pieno titolo tra quelle raccomandate. Né alcuna limitazione del novero dei destinatari dell'indennizzo può derivare dal fatto che la raccomandazione della vaccinazione antinfluenzale è accompagnata, per alcune categorie di soggetti, dalla gratuità della somministrazione, atteso che tale circostanza non elide il rilievo collettivo della tutela della salute e che i vincoli di ordine finanziario possono giustificare limitazioni soggettive della gratuità del trattamento vaccinale, ma non l'esonero dall'obbligo d'indennizzo in presenza delle condizioni previste dalla legge. (Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2012, n. 423 del 2000 e n. 27 del 1998, sul diritto all'indennizzo in caso di menomazioni derivanti, rispettivamente, dalle vaccinazioni contro morbillo, parotite e rosolia, contro l'epatite B, e contro la poliomielite).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. - l'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale [riportando a causa d'essa lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica]. L'obbligatorietà e la raccomandazione di trattamenti vaccinali costituiscono tecniche che, seppur con diversa incidenza sull'autodeterminazione individuale, perseguono lo scopo comune di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo, e ciò comporta che - in applicazione dei principi costituzionali di solidarietà, di tutela della salute anche collettiva e di ragionevolezza - la collettività debba accollarsi i costi degli eventuali effetti dannosi individuali non solo delle vaccinazioni obbligatorie, ma anche di quelle raccomandate, essendo irragionevole riservare un trattamento deteriore a coloro che hanno aderito alle raccomandazioni rispetto a quanti abbiano ubbidito a un obbligo. Contrasta dunque con i suddetti principi la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti dalla vaccinazione antinfluenzale, che - alla luce del Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 nonché di raccomandazioni e campagne informative istituzionali - rientra a pieno titolo tra quelle raccomandate. Né alcuna limitazione del novero dei destinatari dell'indennizzo può derivare dal fatto che la raccomandazione della vaccinazione antinfluenzale è accompagnata, per alcune categorie di soggetti, dalla gratuità della somministrazione, atteso che tale circostanza non elide il rilievo collettivo della tutela della salute e che i vincoli di ordine finanziario possono giustificare limitazioni soggettive della gratuità del trattamento vaccinale, ma non l'esonero dall'obbligo d'indennizzo in presenza delle condizioni previste dalla legge. (Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2012, n. 423 del 2000 e n. 27 del 1998, sul diritto all'indennizzo in caso di menomazioni derivanti, rispettivamente, dalle vaccinazioni contro morbillo, parotite e rosolia, contro l'epatite B, e contro la poliomielite).
Atti oggetto del giudizio
legge
25/02/1992
n. 210
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte