Ordinanza 127/2024 (ECLI:IT:COST:2024:127)
Massima numero 46343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  18/06/2024;  Decisione del  18/06/2024
Deposito del 15/07/2024; Pubblicazione in G. U. 17/07/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità, ai fini della rilevanza, di una completa descrizione della fattispecie del giudizio a quo e, ai fini della non manifesta infondatezza, di una motivata e non apodittica o generica invocazione dei parametri costituzionali - Possibilità di emendare le carenze riscontrate - Esclusione, in base al principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione (nel caso di specie: manifesta inammissibilità di questioni sollevate su disposizioni del cod. strada che, in caso di mancato pagamento del pedaggio per l'uso di autostrade, affidano l'accertamento della violazione, comportante la decurtazione di punti della patente anche per piccole somme, a un dipendente della concessionaria e non a un pubblico ufficiale, senza prevedere la notifica all'impresa proprietaria del veicolo e senza consentire l'oblazione entro un breve termine). (Classif. 112003).

Testo

L’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo – non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione – determina la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. (Precedenti: O. 108/2020 - mass. 43446; O. 203/2019 - mass. 42839 - 42840; O. 64/2019 - mass. 40630; O. 191/2018 - mass. 40280; O. 64/2018 - mass. 40056; O. 210/2017 - mass. 39995; O. 185/2013 - mass. 37214).

 In ordine alla non manifesta infondatezza, i parametri devono essere evocati in maniera non apodittica e generica e devono essere specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità delle questioni proposte. (Precedenti: O. 159/2021 - mass. 44115; O. 261/2012 - mass. 36733).

 (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione, sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Nola in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost., dell’art. 176, commi 11 e 21, del d.lgs. n. 285 del 1992, che affidano i compiti di accertare il mancato pagamento del pedaggio autostradale – che può comportare la decurtazione dei punti della patente anche per piccole somme – a un dipendente della concessionaria e non a un pubblico ufficiale, né prevedono l’invio di una raccomandata o di una PEC all’impresa proprietaria del veicolo, che consenta di oblare la sanzione in misura ridotta, entro cinque giorni. L’ordinanza di rimessione, da un lato, non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo e delle circostanze in presenza delle quali sarebbero state comminate le sanzioni; dall’altro, è carente sotto il profilo delle argomentazioni addotte dal rimettente a sostegno della dedotta violazione dei parametri costituzionali, compromettendo irrimediabilmente l’iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate).



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 176  co. 11

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 176  co. 21

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte