Sentenza 269/2017 (ECLI:IT:COST:2017:269)
Massima numero 41942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  07/11/2017;  Decisione del  07/11/2017
Deposito del 14/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41943  41944  41945  41946  41947  41948  41949  41950  41951  41952


Titolo
Giudizio a quo - Giurisdizione del rimettente - Eventuale difetto - Rilevabilità da parte della Corte costituzionale solo se macroscopico o manifesto - Esclusione in presenza di motivazione non implausibile a sostegno dell'esistenza della potestas iudicandi - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, aggiunti dall'art. 5-bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine ai contributi previsti dalla norma censurata a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il difetto di giurisdizione non può ritenersi macroscopico né manifesto, dal momento che la CTP rimettente ha assolto adeguatamente all'onere di motivare la propria giurisdizione, riconoscendo al predetto contributo natura tributaria (anche con richiamo alla giurisprudenza costituzionale su analoghe contribuzioni ad altra autorità indipendente) e facendo leva sul principio della generalità della giurisdizione tributaria (secondo cui quest'ultima si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi e ha carattere pieno ed esclusivo) e sulla sua riconducibilità alle garanzie del "giudice naturale" per interpretare l'art. 133 cod. proc. amm. nel senso che la giurisdizione amministrativa sugli atti espressivi della funzione istituzionale dell'autorità indipendente non include quelli che attengono ai contributi dovuti per il finanziamento dell'autorità stessa. Né è sufficiente a far emergere un macroscopico difetto di giurisdizione o a far dubitare della plausibilità di tali argomentazioni l'isolata pronuncia delle sezioni unite della Cassazione che nega la natura tributaria del contributo dovuto ad altra autorità indipendente, senza pronunciarsi in alcun modo su quello spettante all'AGCM. (Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2008 e n. 256 del 2007).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la sussistenza della giurisdizione è un presupposto che concerne la legittima instaurazione del giudizio a quo, la cui valutazione è riservata al giudice rimettente, in forza del principio di autonomia del giudizio costituzionale rispetto ai vizi del giudizio a quo. Per questa ragione, il difetto di giurisdizione può essere rilevato dalla Corte costituzionale solo nei casi in cui appaia manifesto, così che nessun dubbio possa nutrirsi sul punto, dovendo invece la relativa indagine arrestarsi qualora il rimettente abbia espressamente motivato in modo non implausibile sulla esistenza della propria potestas iudicandi. (Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2016, n. 154 del 2015, n. 116 del 2013, n. 279 del 2012, n. 41 del 2011, n. 81 del 2010, n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).

In linea generale, non è sufficiente a mettere in dubbio la plausibilità delle motivazioni addotte dal rimettente in tema di giurisdizione una contraria pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, resa in un giudizio analogo a quello in cui la questione è stata sollevata (o addirittura nello stesso giudizio). (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2015 e n. 119 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge  10/10/1990  n. 287  art. 10  co. 7

legge  10/10/1990  n. 287  art. 10  co. 7

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 5  co. 1

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte