Sentenza 269/2017 (ECLI:IT:COST:2017:269)
Massima numero 41943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
07/11/2017; Decisione del
07/11/2017
Deposito del 14/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Unione Europea - Contrasto delle norme nazionali con le norme europee - Obblighi del giudice italiano a seconda che queste ultime siano dotate o prive di efficacia diretta - Applicazione, nel primo caso, della norma europea in luogo di quella interna e conseguente irrilevanza di questioni di legittimità costituzionale - Rimessione, nel secondo caso, di questione incidentale di legittimità costituzionale per incompatibilità comunitaria, salvo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per le questioni di interpretazione o invalidità del diritto dell'Unione.
Unione Europea - Contrasto delle norme nazionali con le norme europee - Obblighi del giudice italiano a seconda che queste ultime siano dotate o prive di efficacia diretta - Applicazione, nel primo caso, della norma europea in luogo di quella interna e conseguente irrilevanza di questioni di legittimità costituzionale - Rimessione, nel secondo caso, di questione incidentale di legittimità costituzionale per incompatibilità comunitaria, salvo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per le questioni di interpretazione o invalidità del diritto dell'Unione.
Testo
Il contrasto con il diritto dell'Unione europea condiziona l'applicabilità della norma interna - e di conseguenza [esclude] la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che si intendano sollevare sulla medesima - soltanto quando la norma europea è dotata di efficacia diretta, giacché in tal caso spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna, utilizzando, se del caso, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell'ipotesi di contrasto non ricomponibile in via interpretativa, applicare egli stesso la disposizione dell'UE in luogo della norma nazionale, così da soddisfare, ad un tempo, il primato del diritto dell'Unione e lo stesso principio di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.), dovendosi per tale intendere la disciplina del diritto che lo stesso sistema costituzionale gli impone di osservare e applicare. Viceversa, quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell'Unione europea prive di effetti diretti, il giudice comune, senza delibare preventivamente i profili compatibili con il diritto europeo, deve sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale, spettando poi alla Corte costituzionale giudicare ed eventualmente caducare la legge, sia in riferimento ai parametri europei (come veicolati dagli artt. 11 e 117 Cost.), sia in relazione agli altri parametri costituzionali interni. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2010, n. 28 del 2010, n. 75 del 2012, n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984; ordinanze n. 2 del 2017, n. 207 del 2013, n. 249 del 2001, n. 38 del 1995, n. 244 del 1994, n. 269 del 1991, n. 79 del 1991, n. 8 del 1991, n. 450 del 1990, n. 389 del 1990, n. 78 del 1990 e n. 152 del 1987).
Il contrasto con il diritto dell'Unione europea condiziona l'applicabilità della norma interna - e di conseguenza [esclude] la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che si intendano sollevare sulla medesima - soltanto quando la norma europea è dotata di efficacia diretta, giacché in tal caso spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna, utilizzando, se del caso, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell'ipotesi di contrasto non ricomponibile in via interpretativa, applicare egli stesso la disposizione dell'UE in luogo della norma nazionale, così da soddisfare, ad un tempo, il primato del diritto dell'Unione e lo stesso principio di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.), dovendosi per tale intendere la disciplina del diritto che lo stesso sistema costituzionale gli impone di osservare e applicare. Viceversa, quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell'Unione europea prive di effetti diretti, il giudice comune, senza delibare preventivamente i profili compatibili con il diritto europeo, deve sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale, spettando poi alla Corte costituzionale giudicare ed eventualmente caducare la legge, sia in riferimento ai parametri europei (come veicolati dagli artt. 11 e 117 Cost.), sia in relazione agli altri parametri costituzionali interni. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2010, n. 28 del 2010, n. 75 del 2012, n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984; ordinanze n. 2 del 2017, n. 207 del 2013, n. 249 del 2001, n. 38 del 1995, n. 244 del 1994, n. 269 del 1991, n. 79 del 1991, n. 8 del 1991, n. 450 del 1990, n. 389 del 1990, n. 78 del 1990 e n. 152 del 1987).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte