Sentenza 269/2017 (ECLI:IT:COST:2017:269)
Massima numero 41945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  07/11/2017;  Decisione del  07/11/2017
Deposito del 14/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41942  41943  41944  41946  41947  41948  41949  41950  41951  41952


Titolo
Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'UE - Sovrapponibilità dei principi e i diritti da essa enunciati con quelli garantiti dalla Costituzione italiana - Obblighi del giudice italiano in caso di violazioni di diritti della persona che infrangano le garanzie apprestate da entrambe - Rimessione della questione incidentale di legittimità costituzionale, salvo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per le questioni di interpretazione o invalidità del diritto dell'Unione.

Testo
Fermi restando i principi del primato e dell'effetto diretto del diritto dell'Unione europea come consolidatisi nella giurisprudenza europea e costituzionale, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - cui il Trattato di Lisbona ha attribuito effetti giuridici vincolanti, equiparandola ai Trattati (art. 6, par. 1, TUE) - costituisce parte del diritto dell'Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale, giacché i principi e i diritti in essa enunciati intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle Costituzioni nazionali degli altri Stati membri), sicché può darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione, sia quelle codificate dalla CDFUE. In tali casi, essendo una legge oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla CDFUE in un ambito di rilevanza comunitaria, deve essere sollevata la questione di legittimità costituzionale - salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 267 TFUE - poiché le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un intervento con effetti erga omnes della Corte costituzionale, anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di legittimità costituzionale a fondamento dell'architettura costituzionale (art. 134 Cost.). La Corte costituzionale giudicherà alla luce dei parametri costituzionali interni, ed eventualmente anche di quelli europei (ex artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), comunque secondo l'ordine che di volta in volta risulti maggiormente appropriato, anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla CDFUE siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali (art. 6 TUE e art. 52, comma 4, della CDFUE), in un quadro di leale cooperazione fra i sistemi di garanzia e di valorizzazione del dialogo tra le Corti nazionali e la Corte di giustizia, così garantendo la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 della CDFUE). (Precedente citato: ordinanza n. 24 del 2017, sul dialogo tra Corte costituzionale e Corte di giustizia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte