Sentenza 269/2017 (ECLI:IT:COST:2017:269)
Massima numero 41946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
07/11/2017; Decisione del
07/11/2017
Deposito del 14/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Amministrazione pubblica - Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - Sistema di finanziamento - Imposizione di un contributo obbligatorio a carico delle sole società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro e fissazione di un limite massimo di contribuzione (non superiore a cento volte la misura minima) - Denunciata disparità di trattamento e violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione tributaria - Omessa previa valutazione di compatibilità delle norme interne con disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dotate di efficacia diretta - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Amministrazione pubblica - Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - Sistema di finanziamento - Imposizione di un contributo obbligatorio a carico delle sole società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro e fissazione di un limite massimo di contribuzione (non superiore a cento volte la misura minima) - Denunciata disparità di trattamento e violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione tributaria - Omessa previa valutazione di compatibilità delle norme interne con disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dotate di efficacia diretta - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CTP di Roma in riferimento agli artt. 3 e 53, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, aggiunti dall'art. 5-bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito. Posto che nel giudizio a quo il ricorrente non ha dedotto la violazione di diritti fondamentali codificati nella CDFUE, ma della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'UE, previste da disposizioni dei Trattati (artt. 49 e 56 TFUE) di cui è invocata la diretta efficacia, non si versa in un caso in cui la non applicazione della legge nazionale trasmoda inevitabilmente in una sorta di inammissibile sindacato diffuso di costituzionalità, con la conseguenza che il rimettente aveva l'onere di delibare se l'applicabilità della legge interna nel giudizio sottoposto al suo esame fosse preclusa dalla normativa comunitaria immediatamente applicabile. L'ordinanza di rimessione non adempie a tale onere, poiché non offre alcuna considerazione in merito alla denunciata violazione del diritto dell'Unione europea ed afferma anzi di doverne posticipare l'esame all'esito della decisione delle questioni di legittimità costituzionale prospettate in riferimento agli evocati parametri interni. (Precedente citato: sentenza n. 111 del 2017).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CTP di Roma in riferimento agli artt. 3 e 53, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, aggiunti dall'art. 5-bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito. Posto che nel giudizio a quo il ricorrente non ha dedotto la violazione di diritti fondamentali codificati nella CDFUE, ma della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'UE, previste da disposizioni dei Trattati (artt. 49 e 56 TFUE) di cui è invocata la diretta efficacia, non si versa in un caso in cui la non applicazione della legge nazionale trasmoda inevitabilmente in una sorta di inammissibile sindacato diffuso di costituzionalità, con la conseguenza che il rimettente aveva l'onere di delibare se l'applicabilità della legge interna nel giudizio sottoposto al suo esame fosse preclusa dalla normativa comunitaria immediatamente applicabile. L'ordinanza di rimessione non adempie a tale onere, poiché non offre alcuna considerazione in merito alla denunciata violazione del diritto dell'Unione europea ed afferma anzi di doverne posticipare l'esame all'esito della decisione delle questioni di legittimità costituzionale prospettate in riferimento agli evocati parametri interni. (Precedente citato: sentenza n. 111 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
10/10/1990
n. 287
art. 10
co. 7
legge
10/10/1990
n. 287
art. 10
co. 7
decreto-legge
24/01/2012
n. 1
art. 5
co. 1
legge
24/03/2012
n. 27
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Costituzione
art. 53
co. 2
Altri parametri e norme interposte