Sentenza 269/2017 (ECLI:IT:COST:2017:269)
Massima numero 41947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  07/11/2017;  Decisione del  07/11/2017
Deposito del 14/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41942  41943  41944  41945  41946  41948  41949  41950  41951  41952


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Positiva verifica di compatibilità comunitaria delle disposizioni censurate - Motivazione non implausibile del rimettente - Sufficienza - Ammissibilità della questione.

Testo
Ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, non è implausibile la motivazione del giudice a quo, che ha escluso il prospettato contrasto della normativa interna con la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e con la libertà di prestazione di servizi (art. 56 TFUE), affermando che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la prima non può essere invocata da una società italiana, con sede in Italia, avverso una normativa italiana, mentre la seconda non è ostacolata dall'imposizione di contributi volti al finanziamento di enti controllori, purché tali contributi siano destinati esclusivamente alla copertura dei costi dell'autorità e siano proporzionati, obiettivi e trasparenti.

Atti oggetto del giudizio

legge  10/10/1990  n. 287  art. 10  co. 7

legge  10/10/1990  n. 287  art. 10  co. 7

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 5  co. 1

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte