Sentenza 269/2017 (ECLI:IT:COST:2017:269)
Massima numero 41948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  07/11/2017;  Decisione del  07/11/2017
Deposito del 14/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41942  41943  41944  41945  41946  41947  41949  41950  41951  41952


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione non implausibile del giudice rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, nella parte in cui, attribuendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la facoltà di apportare variazioni alla misura e alle modalità di contribuzione al finanziamento della stessa AGCM, senza predeterminare i criteri da seguire, violerebbe la riserva di legge ex art. 23 Cost. Il rimettente afferma, con motivazione non implausibile, che, in caso di accoglimento della questione, verrebbe meno la disposizione normativa che offre base legale al provvedimento impositivo e alla delibera di diniego della restituzione, dei quali è chiesto l'annullamento nel giudizio a quo, onde non rileva che, in assenza di delibera dell'Autorità, il contributo sarebbe stato addirittura superiore.

Atti oggetto del giudizio

legge  10/10/1990  n. 287  art. 10  co. 7

legge  10/10/1990  n. 287  art. 10  co. 7

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 5  co. 1

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte