Amministrazione pubblica - Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - Contributo obbligatorio agli oneri per il suo funzionamento - Natura - Tributo atipico, non riconducibile né alla categoria di tassa né a quella di imposta.
Il contributo obbligatorio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato - posto dall'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990 a carico delle sole società di capitali che abbiano realizzato ricavi superiori a 50 milioni di euro, con fissazione di una soglia massima di contribuzione - ha natura tributaria, dal momento che ha carattere coattivo, prescinde completamente da qualsiasi rapporto sinallagmatico con l'AGCM, è connessa a un presupposto economico che viene assunto a indice di capacità contributiva ed è destinato a finanziare le spese di funzionamento dell'Agenzia in relazione ai servizi che essa è istituzionalmente chiamata a svolgere. L'imposizione tributaria in esame costituisce, peraltro, una forma atipica di contribuzione, che non è riconducibile alla categoria delle "tasse", ma si differenzia dalle "imposte" in senso stretto.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. Si deve cioè trattare di un prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva, espressivo dell'idoneità di tale soggetto all'obbligazione tributaria. (Precedenti citati: sentenze n. 70 del 2015 e n. 102 del 2008).