Sentenza 269/2017 (ECLI:IT:COST:2017:269)
Massima numero 41950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  07/11/2017;  Decisione del  07/11/2017
Deposito del 14/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41942  41943  41944  41945  41946  41947  41948  41949  41951  41952


Titolo
Amministrazione pubblica - Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - Sistema di finanziamento - Imposizione di un contributo obbligatorio a carico delle sole società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro e fissazione di un limite massimo di contribuzione (non superiore a cento volte la misura minima) - Denunciata disparità di trattamento e violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione tributaria - Insussistenza - Scelte discrezionali del legislatore non arbitrarie né irragionevoli - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CTP di Roma in riferimento agli artt. 3 e 53, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, aggiunti dall'art. 5-bis, comma 1, del d. l. n. 1 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2012. La scelta discrezionale del legislatore di porre il contributo obbligatorio agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - la cui natura è tributaria - esclusivamente a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di fatturato non è arbitraria né irragionevole, giacché tali imprese, per la significativa presenza sul mercato che le contraddistingue, sono le destinatarie prevalenti dell'attività dell'AGCM e quindi le maggiori responsabili della relativa spesa; né, di contro, rileva che l'attività dell'AGCM possa indirizzarsi talvolta anche verso soggetti non tenuti alla contribuzione (imprenditori c.d. sotto-soglia, pubbliche amministrazioni, imprese senza stabile organizzazione in Italia e consumatori). Neppure è irragionevole, pur non trattandosi di soluzione costituzionalmente obbligata, il riferimento a una determinata dimensione del fatturato, poiché il tributo non ha come sua causa impositionis una nuova forma di prelievo sul reddito, ma intende far concorrere al finanziamento dell'Autorità i soggetti cui principalmente si rivolge l'attività di garanzia della stessa. Infine. l'assenza di progressione e la presenza di un tetto massimo alla contribuzione sono coerenti con la descritta finalità del tributo, rispondendo alle ragionevoli esigenze equitative di contenere il carico economico del singolo imprenditore e, nel contempo, di impedire il c.d. rischio di "cattura" del controllore da parte del controllato, ossia la creazione di una ristretta cerchia di finanziatori egemoni, che possano, anche solo di fatto, compromettere l'indipendenza dell'AGCM. (Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2017, n. 70 del 2015, n. 102 del 2008, n. 256 del 2007, n. 156 del 2001, n. 21 del 1996 e n. 158 del 1985).

Per costante giurisprudenza costituzionale, al legislatore spetta un'ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s'ispira l'attività di imposizione fiscale, con il solo il limite della non arbitrarietà e della non manifesta irragionevolezza e sproporzione. (Precedente citato: sentenza n. 240 del 2017).

Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nell'individuare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva, che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale. (Precedente citato: sentenza n. 156 del 2001).

Secondo un orientamento spesso ribadito della giurisprudenza costituzionale, il principio di progressività si riferisce all'ordinamento tributario nel suo complesso e non alla singola imposta. (Precedenti citati: sentenze n. 21 del 1996 e n. 158 del 1985).



Atti oggetto del giudizio

legge  10/10/1990  n. 287  art. 10  co. 7

legge  10/10/1990  n. 287  art. 10  co. 7

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 5  co. 1

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Costituzione  art. 53  co. 2

Altri parametri e norme interposte