Sentenza 89/2026 (ECLI:IT:COST:2026:89)
Massima numero 47566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/03/2026;  Decisione del  23/03/2026
Deposito del 28/05/2026; Pubblicazione in G. U. 03/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47562  47563  47564  47567  47568  47569


Titolo
Tributi – Imposte sulle successioni e donazioni – Imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia – Determinazione della base imponibile – Disciplina contenuta nel t.u. sull’imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986) – Moltiplicazione della rendita vitalizia annua per il coefficiente di volta in volta fissato da decreti ministeriali secondo il prospetto allegato al medesimo t.u. – Divieto di assunzione di un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5% – Omessa previsione – Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 255032)

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 46 t.u. sull’imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986), nella parte in cui, nel determinare la base imponibile dell’imposta di registro relativa alla rendita vitalizia, non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 2, lett. c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5%. Tale disposizione contiene, ai fini della determinazione della base imponibile della citata imposta, una disposizione identica a quella dichiarata costituzionalmente illegittima.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/04/1986  n. 131  art. 47  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1957  n. 87  art. 27