Sentenza 269/2017 (ECLI:IT:COST:2017:269)
Massima numero 41952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  07/11/2017;  Decisione del  07/11/2017
Deposito del 14/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41942  41943  41944  41945  41946  41947  41948  41949  41950  41951


Titolo
Amministrazione pubblica - Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - Sistema di finanziamento - Contributo obbligatorio a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro - Facoltà della stessa AGCM di variarne la misura e le modalità con propria delibera - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, aggiunti dall'art. 5-bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito, censurati dalla CTP di Roma - in riferimento all'art. 23 Cost. - in quanto attribuirebbero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la facoltà di apportare, con proprie delibere, variazioni alla misura e alle modalità di contribuzione al proprio finanziamento. La normativa denunciata rispetta la riserva relativa di legge in tema di prestazioni patrimoniali imposte, giacché predetermina il soggetto e l'oggetto della prestazione e l'ammontare del contributo per il 2013; per gli anni successivi, fissa un limite quantitativo al potere di variazione dell'entità del contributo (pari allo 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato prima della delibera dell'AGCM); mantiene fermo, in ogni caso, il tetto massimo stabilito direttamente dal legislatore. Il potere di variazione attribuito all'AGCM è così finalizzato a contenere la contribuzione nei limiti necessari alla copertura degli effettivi costi di funzionamento dell'ente, ricavabili dal bilancio di esercizio, e a tale scopo deve orientarsi, e si è in concreto orientata, la discrezionalità dell'Autorità. (Precedenti citati: sentenze n. 69 del 2017 e n. 83 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

legge  10/10/1990  n. 287  art. 10  co. 7

legge  10/10/1990  n. 287  art. 10  co. 7

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 5  co. 1

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte