Sentenza 269/2017 (ECLI:IT:COST:2017:269)
Massima numero 41952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
07/11/2017; Decisione del
07/11/2017
Deposito del 14/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Amministrazione pubblica - Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - Sistema di finanziamento - Contributo obbligatorio a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro - Facoltà della stessa AGCM di variarne la misura e le modalità con propria delibera - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Amministrazione pubblica - Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - Sistema di finanziamento - Contributo obbligatorio a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro - Facoltà della stessa AGCM di variarne la misura e le modalità con propria delibera - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, aggiunti dall'art. 5-bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito, censurati dalla CTP di Roma - in riferimento all'art. 23 Cost. - in quanto attribuirebbero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la facoltà di apportare, con proprie delibere, variazioni alla misura e alle modalità di contribuzione al proprio finanziamento. La normativa denunciata rispetta la riserva relativa di legge in tema di prestazioni patrimoniali imposte, giacché predetermina il soggetto e l'oggetto della prestazione e l'ammontare del contributo per il 2013; per gli anni successivi, fissa un limite quantitativo al potere di variazione dell'entità del contributo (pari allo 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato prima della delibera dell'AGCM); mantiene fermo, in ogni caso, il tetto massimo stabilito direttamente dal legislatore. Il potere di variazione attribuito all'AGCM è così finalizzato a contenere la contribuzione nei limiti necessari alla copertura degli effettivi costi di funzionamento dell'ente, ricavabili dal bilancio di esercizio, e a tale scopo deve orientarsi, e si è in concreto orientata, la discrezionalità dell'Autorità. (Precedenti citati: sentenze n. 69 del 2017 e n. 83 del 2015).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, aggiunti dall'art. 5-bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito, censurati dalla CTP di Roma - in riferimento all'art. 23 Cost. - in quanto attribuirebbero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la facoltà di apportare, con proprie delibere, variazioni alla misura e alle modalità di contribuzione al proprio finanziamento. La normativa denunciata rispetta la riserva relativa di legge in tema di prestazioni patrimoniali imposte, giacché predetermina il soggetto e l'oggetto della prestazione e l'ammontare del contributo per il 2013; per gli anni successivi, fissa un limite quantitativo al potere di variazione dell'entità del contributo (pari allo 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato prima della delibera dell'AGCM); mantiene fermo, in ogni caso, il tetto massimo stabilito direttamente dal legislatore. Il potere di variazione attribuito all'AGCM è così finalizzato a contenere la contribuzione nei limiti necessari alla copertura degli effettivi costi di funzionamento dell'ente, ricavabili dal bilancio di esercizio, e a tale scopo deve orientarsi, e si è in concreto orientata, la discrezionalità dell'Autorità. (Precedenti citati: sentenze n. 69 del 2017 e n. 83 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge
10/10/1990
n. 287
art. 10
co. 7
legge
10/10/1990
n. 287
art. 10
co. 7
decreto-legge
24/01/2012
n. 1
art. 5
co. 1
legge
24/03/2012
n. 27
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte