Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Innovazioni normative non incidenti sui termini delle questioni proposte - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente.
Lo ius superveniens modificativo delle disposizioni impugnate non influisce sul giudizio di costituzionalità in via principale, se le innovazioni normative, riguardando aspetti diversi da quelli oggetto di censura, non incidono sui termini delle questioni proposte. (Nella specie, le modifiche alla disciplina della riapertura della procedura di collaborazione volontaria in materia fiscale, recate dai sopravvenuti artt. 1-ter del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, e 20, comma 6, del d.l. n. 148 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 172 del 2017, non riguardano la destinazione del ricavato delle quote del gettito recuperate e percette nei territori delle Province autonome e pertanto non influiscono sulle questioni di costituzionalità proposte, relativamente ad essa, avverso l'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 225 del 2016, e gli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016).