Ricorso in via principale - Impugnativa proposta in via cautelativa e ipotetica - Interpretazione prima facie non implausibile della disposizione impugnata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di interesse all'impugnazione - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 225 del 2016, e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016, promosse dalle Province autonome in via cautelativa ed ipotetica. Non può infatti ritenersi prima facie implausibile l'interpretazione data dalle ricorrenti alle disposizioni impugnate, secondo la quale le quote del gettito della riapertura della procedura di collaborazione volontaria in materia fiscale, recuperate e percette nei territori provinciali, sarebbero integralmente destinate al bilancio dello Stato. (Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, è ammissibile un'impugnativa promossa in via cautelativa e ipotetica, sulla base di un'interpretazione prospettata soltanto come possibile, poiché nel giudizio in via principale devono essere esaminate anche le lesioni in ipotesi derivanti da distorsioni interpretative delle disposizioni impugnate. (Precedente citato: sentenza n. 212 del 2017).