Sentenza 270/2017 (ECLI:IT:COST:2017:270)
Massima numero 41528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
05/12/2017; Decisione del
05/12/2017
Deposito del 14/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Imposte e tasse - Procedure di collaborazione volontaria in materia fiscale - Riapertura dei termini - Ritenuta destinazione al bilancio statale dell'intero gettito derivante dalla nuova fase - Ricorsi proposti in via cautelativa e ipotetica dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata incidenza sul recupero "ordinario" di imposte non dichiarate e sull'afflusso delle quote del relativo gettito nelle casse provinciali - Difetto di corrispondenza tra la censura e le delibere autorizzative dei ricorsi - Inammissibilità delle questioni.
Imposte e tasse - Procedure di collaborazione volontaria in materia fiscale - Riapertura dei termini - Ritenuta destinazione al bilancio statale dell'intero gettito derivante dalla nuova fase - Ricorsi proposti in via cautelativa e ipotetica dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata incidenza sul recupero "ordinario" di imposte non dichiarate e sull'afflusso delle quote del relativo gettito nelle casse provinciali - Difetto di corrispondenza tra la censura e le delibere autorizzative dei ricorsi - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di corrispondenza con le delibere autorizzative dei ricorsi - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 225 del 2016, e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016, proposte dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento all'art. 82 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, assumendo che, in prospettiva futura, la prevista riapertura della procedura di collaborazione volontaria in materia fiscale con gettito destinato integralmente all'erario precluderebbe il recupero "ordinario" di imposte non dichiarate e la possibilità di portare nelle casse provinciali le quote del relativo gettito. Nelle delibere con cui le Giunte provinciali hanno autorizzato la proposizione dei ricorsi difetta non solo l'indicazione del parametro citato, ma qualsivoglia argomentazione che attribuisca alle disposizioni censurate un'incidenza negativa sulla futura attività di accertamento e riscossione dei tributi erariali. Inoltre, la questione di cui trattasi risulta proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano soltanto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza. Sebbene la giurisprudenza costituzionale attribuisca alla difesa del ricorrente un'autonomia tecnica nella più puntuale indicazione dei parametri del giudizio in via principale, riconoscendo ad essa il potere di integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura, tale discrezionalità trova il suo limite nel perimetro delle ragioni espresse nella deliberazione a ricorrere, poiché è evidente che non possono essere introdotte censure diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate dall'organo politico. (Precedente citato: sentenza n. 228 del 2017).
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di corrispondenza con le delibere autorizzative dei ricorsi - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 225 del 2016, e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016, proposte dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento all'art. 82 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, assumendo che, in prospettiva futura, la prevista riapertura della procedura di collaborazione volontaria in materia fiscale con gettito destinato integralmente all'erario precluderebbe il recupero "ordinario" di imposte non dichiarate e la possibilità di portare nelle casse provinciali le quote del relativo gettito. Nelle delibere con cui le Giunte provinciali hanno autorizzato la proposizione dei ricorsi difetta non solo l'indicazione del parametro citato, ma qualsivoglia argomentazione che attribuisca alle disposizioni censurate un'incidenza negativa sulla futura attività di accertamento e riscossione dei tributi erariali. Inoltre, la questione di cui trattasi risulta proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano soltanto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza. Sebbene la giurisprudenza costituzionale attribuisca alla difesa del ricorrente un'autonomia tecnica nella più puntuale indicazione dei parametri del giudizio in via principale, riconoscendo ad essa il potere di integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura, tale discrezionalità trova il suo limite nel perimetro delle ragioni espresse nella deliberazione a ricorrere, poiché è evidente che non possono essere introdotte censure diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate dall'organo politico. (Precedente citato: sentenza n. 228 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
22/10/2016
n. 193
art. 7
co.
legge
01/12/2016
n. 225
art.
co.
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 633
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 634
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 635
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 636
legge
11/12/2016
n. 232
art. 2
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 82
Altri parametri e norme interposte