Sentenza 270/2017 (ECLI:IT:COST:2017:270)
Massima numero 41529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  05/12/2017;  Decisione del  05/12/2017
Deposito del 14/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41526  41527  41528  41530


Titolo
Ricorso in via principale - Corretta individuazione delle disposizioni impugnate, dei parametri evocati e delle ragioni di censura - Ammissibilità delle questioni - Verifica dell'interpretazione data dal ricorrente alle disposizioni impugnate - Attinenza al merito - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità delle censure, formulata nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale in via principale aventi ad oggetto gli artt. 7 del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 225 del 2016, 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016. I termini delle questioni proposte dalle Province autonome sono correttamente identificati nei ricorsi, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni per cui sarebbero violate le norme statutarie (e di attuazione statutaria) relative all'autonomia finanziaria provinciale. Quanto alla correttezza dell'interpretazione data dalle ricorrenti alle disposizioni impugnate, la sua verifica non attiene al vaglio preliminare di ammissibilità delle questioni.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/10/2016  n. 193  art. 7  co. 

legge  01/12/2016  n. 225  art.   co. 

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 633

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 634

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 635

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 636

legge  11/12/2016  n. 232  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte