Sentenza 270/2017 (ECLI:IT:COST:2017:270)
Massima numero 41530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  05/12/2017;  Decisione del  05/12/2017
Deposito del 14/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41526  41527  41528  41529


Titolo
Imposte e tasse - Procedure di collaborazione volontaria in materia fiscale - Riapertura dei termini - Ritenuta destinazione al bilancio statale dell'intero gettito derivante dalla nuova fase - Ricorsi proposti in via cautelativa e ipotetica dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata sottrazione alle ricorrenti di quote di gettito tributario ad esse statutariamente spettanti e conseguente violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Esclusione alla stregua di corretta interpretazione delle disposizioni censurate - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 225 del 2016, e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016, impugnati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - in riferimento agli artt. 75, 75-bis, 79, 80, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 268 del 1992 e al principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 120 Cost. - nella parte in cui destinerebbero integralmente al bilancio dello Stato il gettito tributario derivante dalla riapertura dei termini delle procedure di collaborazione volontaria in materia fiscale introdotte dalla legge n. 186 del 2014. Ove tale gettito fosse sottratto al riparto pro quota, tra lo Stato e le Province autonome, dei tributi percetti nei territori provinciali, le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con l'ordinamento finanziario dettato dallo statuto di autonomia, ma tale non può essere la loro corretta interpretazione, giacché - a differenza della disciplina relativa all'originaria fase della collaborazione volontaria - l'attuale regolamentazione non contiene una espressa previsione legislativa di destinazione specifica delle somme recuperate dall'evasione. In particolare, nell'art. 5-octies, aggiunto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016 al d.l. n. 167 del 1990 (come convertito e poi modificato), non compare alcun richiamo al comma 7 dell'art. 1 della legge n. 186 del 2014, la cui espressa previsione che le somme recuperate vengano destinate, "anche mediante riassegnazione", alla soddisfazione di specifiche finalità, analiticamente indicate, rimane riferibile alle sole risorse derivanti dalla prima fase di applicazione della collaborazione volontaria. Proprio il mancato richiamo alla disposizione che imprimeva al gettito una destinazione specifica implica che l'allocazione, nell'apposito capitolo di bilancio indicato dalla legge n. 232 del 2016, della somma "emersa" in attuazione della nuova fase della collaborazione volontaria non incide sul successivo, necessario, riparto secondo le normative statutarie (e di attuazione statutaria) relative a ciascuna autonomia speciale. (Precedente citato: sentenza n. 66 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/10/2016  n. 193  art. 7  co. 

legge  01/12/2016  n. 225  art.   co. 

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 633

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 634

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 635

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 636

legge  11/12/2016  n. 232  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 103

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 5  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 6