Sentenza 272/2017 (ECLI:IT:COST:2017:272)
Massima numero 41148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/11/2017; Decisione del
22/11/2017
Deposito del 18/12/2017; Pubblicazione in G. U. 20/12/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Petitum additivo sostanziantesi nella richiesta di valutare la compatibilità costituzionale di un automatismo decisorio - Insussistenza di interferenze con scelte discrezionali rimesse al legislatore - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Petitum additivo sostanziantesi nella richiesta di valutare la compatibilità costituzionale di un automatismo decisorio - Insussistenza di interferenze con scelte discrezionali rimesse al legislatore - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali spettanti al legislatore - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ., nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso. Il petitum del rimettente mira a consentire di valutare l'interesse del minore ai fini della decisione sull'impugnazione, evitando un automatismo decisorio, ritenuto irragionevole, che condizionerebbe l'accoglimento della domanda solo all'accertamento della non veridicità del riconoscimento. Il sindacato così devoluto alla Corte costituzionale è dunque limitato alla verifica del fondamento costituzionale di tale automatismo, senza alcuna interferenza sul contenuto di scelte discrezionali rimesse al legislatore.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali spettanti al legislatore - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ., nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso. Il petitum del rimettente mira a consentire di valutare l'interesse del minore ai fini della decisione sull'impugnazione, evitando un automatismo decisorio, ritenuto irragionevole, che condizionerebbe l'accoglimento della domanda solo all'accertamento della non veridicità del riconoscimento. Il sindacato così devoluto alla Corte costituzionale è dunque limitato alla verifica del fondamento costituzionale di tale automatismo, senza alcuna interferenza sul contenuto di scelte discrezionali rimesse al legislatore.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 263
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte