Filiazione - Impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità - Possibilità di accoglimento solo se rispondente all'interesse del minore - Omessa previsione - Denunciato contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali a tutela dei minori, lesione di diritti inviolabili connessi alla conservazione dello status filiationis già acquisito, contrasto con il diritto alla "genitorialità sociale" e con la protezione della famiglia e dell'infanzia, irragionevolezza sotto più profili - Insussistenza della denunciata prevalenza automatica della verità biologica e immanenza dell'interesse del minore nelle azioni demolitorie dello stato di figlio - Necessario bilanciamento di tutti gli interessi in gioco mediante valutazione comparativa da parte del giudice - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 28 del d.lgs. n. 154 del 2013), censurato dalla Corte d'appello di Milano - in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU - nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso. Alla stregua dell'ordinamento sia interno che internazionale, della giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità, va riconosciuta l'immanenza dell'interesse del minore nell'ambito delle azioni volte alla rimozione del suo status filiationis, dovendo quindi escludersi che in esse l'esigenza di verità della filiazione prevalga in modo automatico e impedisca di valutare l'interesse concreto del minore (incluso quello alla stabilità dello status acquisito). Anche quando, come nel caso oggetto del giudizio a quo, la procreazione sia avvenuta mediante surrogazione di maternità realizzata all'estero, non v'è ragione perché il giudice chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del riconoscimento del figlio - fatta salva quella proposta da quest'ultimo - non debba valutare se l'interesse a far valere la verità biologica prevalga sull'interesse del minore; se detta azione sia davvero idonea a realizzarlo; e se l'interesse alla verità abbia anche natura pubblica e imponga di tutelare l'interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità. Il bilanciamento dell'esigenza di verità della filiazione con l'interesse del minore, non comportando la cancellazione automatica né dell'una né dell'altro, richiede un giudizio comparativo tra variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso, dovendo il giudice considerare - oltre alla durata del rapporto con il minore e alla condizione identitaria già da lui acquisita - da un lato, le modalità del concepimento e della gestazione e, d'altro lato, la possibilità, mediante l'adozione in casi particolari, di costituire con il genitore contestato un legame giuridico che garantisca al minore un'adeguata tutela. Di tale valutazione comparativa, nel silenzio della legge, fa necessariamente parte l'elevato disvalore che l'ordinamento italiano riconnette a pratiche vietate dalla legge penale, quale è la surrogazione di maternità, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane. (Precedenti citati: sentenze n. 322 del 2011, n. 170 del 1999, n. 112 del 1997, ordinanza n. 7 del 2012, sull'interesse del minore nelle azioni volte alla rimozione del suo status filiationis; sentenze n. 7 del 2013, n. 31 del 2012, n. 283 del 1999, n. 303 del 1996, n. 148 del 1992 e n. 11 del 1981, sulla necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano; sentenza n. 216 del 1997, sulla previgente disciplina dell'azione di disconoscimento della paternità, di cui agli artt. 273 e 274 cod. civ.).
La verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'identità personale, che concorre a definire la complessiva identità del minore insieme ad altri elementi, tra cui anche quello, potenzialmente confliggente, alla conservazione dello status filiationis già acquisito. (Precedenti citati: sentenza n. 162 del 2014, ivi riconoscimento che "il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia", sentenze n. 216 del 1997, n. 112 del 1997, n. 170 del 1999 e n. 322 del 2011, ordinanza n. 7 del 2012).