Polizia giudiziaria - Obblighi degli ufficiali di polizia giudiziaria - Trasmissione alla propria scala gerarchica delle "notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria" - Previsione introdotta dall'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2016 - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata parziale abrogazione, in violazione dell'art. 76 Cost., del segreto investigativo e conseguente lesione delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Idoneità prima facie dell'atto legislativo impugnato a determinare il conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
È dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in relazione all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016, che impone agli ufficiali di polizia giudiziaria, a seguito di apposite istruzioni, la trasmissione per via gerarchica delle "notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale". Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, deve riconoscersi la legittimazione del Procuratore della Repubblica ricorrente a sollevare conflitto e quella del Governo, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ad esserne parte; sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta, oltre alla violazione dell'art. 76 Cost., la lesione, da parte del Governo, delle proprie attribuzioni costituzionali inerenti la diretta disponibilità della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.) e l'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), a causa dell'approvazione dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016, che determinerebbe la parziale abrogazione del segreto investigativo. Quanto all'idoneità dell'atto legislativo impugnato a determinare conflitto (impregiudicata ogni successiva diversa valutazione) non emerge prima facie l'effettiva configurabilità di un giudizio nell'ambito del quale possa essere sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale del citato d.lgs.
Per costante giurisprudenza costituzionale deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero, e in particolare al Procuratore della Repubblica (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2006), in quanto titolare delle attività d'indagine (art. 109 Cost.) finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.). (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2013, n. 88 del 2012, n. 87 del 2012 e n. 420 del 1995; ordinanza n. 521 del 2000).
Sussiste la legittimazione del Governo a resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto un decreto legislativo, posto che l'atto asseritamente lesivo è imputabile al Governo nella sua interezza. (Precedenti citati: ordinanze n. 23 del 2000 e n. 323 del 1999; n. 16 del 2013, in relazione a decreto-legge).
Un atto avente natura legislativa è idoneo a determinare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato tutte le volte in cui dalla norma primaria derivino in via diretta lesioni dell'ordine costituzionale delle competenze, salvo che sia configurabile un giudizio nel quale la norma primaria risulti applicabile e quindi possa essere su di essa sollevata, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2005 e n. 221 del 2002; ordinanze n. 17 del 2013, n. 16 del 2013 e n. 343 del 2003).