Sentenza 274/2017 (ECLI:IT:COST:2017:274)
Massima numero 41121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/11/2017; Decisione del
07/11/2017
Deposito del 20/12/2017; Pubblicazione in G. U. 27/12/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Individuazione chiara della disposizione impugnata e del parametro e adeguatezza delle argomentazioni in ordine al vizio denunciato - Ammissibilità della questione.
Ricorso in via principale - Individuazione chiara della disposizione impugnata e del parametro e adeguatezza delle argomentazioni in ordine al vizio denunciato - Ammissibilità della questione.
Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016, poiché il ricorso governativo individua con chiarezza le disposizioni impugnate e il parametro costituzionale di cui si assume la lesione e contiene adeguate argomentazioni in ordine alla dedotta illegittimità delle poste considerate dalla menzionata legge regionale di assestamento del bilancio 2016, nonché alla disciplina statale ad esse applicabile, con particolare riferimento anche al d.lgs. n. 118 del 2011.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016, poiché il ricorso governativo individua con chiarezza le disposizioni impugnate e il parametro costituzionale di cui si assume la lesione e contiene adeguate argomentazioni in ordine alla dedotta illegittimità delle poste considerate dalla menzionata legge regionale di assestamento del bilancio 2016, nonché alla disciplina statale ad esse applicabile, con particolare riferimento anche al d.lgs. n. 118 del 2011.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
02/11/2016
n. 26
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. 42