Sentenza 274/2017 (ECLI:IT:COST:2017:274)
Massima numero 41122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/11/2017; Decisione del
07/11/2017
Deposito del 20/12/2017; Pubblicazione in G. U. 27/12/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Rendiconto approvato con legge regionale non impugnata dal Governo - Incongruità del risultato di amministrazione da esso accertato - Valutazione alla stregua dei principi di continuità degli esercizi finanziari e di equilibrio dinamico del bilancio.
Bilancio e contabilità pubblica - Rendiconto approvato con legge regionale non impugnata dal Governo - Incongruità del risultato di amministrazione da esso accertato - Valutazione alla stregua dei principi di continuità degli esercizi finanziari e di equilibrio dinamico del bilancio.
Testo
Anche se accertato in un rendiconto approvato con legge regionale non impugnata dal Governo, un incongruo risultato di amministrazione non può costituire solida base di partenza per i successivi esercizi, perché ciò sarebbe in patente contrasto con il principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi, e coinvolgerebbe in modo durevole il principio di equilibrio dinamico del bilancio, il quale - consistendo nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche - esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialità di indeterminazione. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2017, n. 266 del 2013 e n. 250 del 2013).
Anche se accertato in un rendiconto approvato con legge regionale non impugnata dal Governo, un incongruo risultato di amministrazione non può costituire solida base di partenza per i successivi esercizi, perché ciò sarebbe in patente contrasto con il principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi, e coinvolgerebbe in modo durevole il principio di equilibrio dinamico del bilancio, il quale - consistendo nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche - esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialità di indeterminazione. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2017, n. 266 del 2013 e n. 250 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte