Sentenza 274/2017 (ECLI:IT:COST:2017:274)
Massima numero 41123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  07/11/2017;  Decisione del  07/11/2017
Deposito del 20/12/2017; Pubblicazione in G. U. 27/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41121  41122  41124  41125  41126


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni - Determinazione del risultato di amministrazione e relative componenti - Necessità di specifica destinazione di risorse alle quote vincolate e accantonate - Inidoneità dei mutui autorizzati e non contratti e delle anticipazioni di liquidità a essere inseriti tra le partite attive.

Testo

Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato soltanto in seguito al definitivo accertamento mediante approvazione del rendiconto e deve risultare coerente con i profili giuridici inerenti alle partite creditorie e debitorie. La disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, in vigore dal 1° gennaio 2015 - introducendo nella definizione del risultato di amministrazione la distinzione tra fondi liberi, accantonati, destinati agli investimenti e vincolati - ha codificato i principi enunciati dalla Corte costituzionale, senza intaccare la natura "mista", finanziaria e giuridica, delle componenti del risultato di amministrazione. (Precedente citato: sentenza n. 70 del 2012).

La separata evidenza delle quote vincolate e accantonate - prescritta, all'interno del risultato di amministrazione, dall'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 - implica la necessità che tali partite siano garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate in conformità ai principi della copertura economica, con conseguente indisponibilità delle corrispondenti fonti di finanziamento.

La prassi dei mutui autorizzati in sede di bilancio di previsione e non contratti non può costituire valida forma di copertura finanziaria, essendo stata interdetta dal legislatore statale in ragione del suo rapporto problematico con il principio dell'equilibrio del bilancio e con la c.d. "regola aurea", per la quale l'indebitamento può servire solo alla promozione di investimenti e non alla sanatoria di spese per investimenti non coperti. Sul presupposto per cui i disavanzi emersi non possono essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio ma richiedono inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale, il legislatore statale ha, tuttavia, consentito, fino alla fine del 2016 e a determinate condizioni, il recupero dei prestiti già autorizzati ma non perfezionati (art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, e art. 1, comma 688-bis, della legge n. 208 del 2015, introdotto dal d.l. n. 113 del 2016, come convertito). Tale intervento eccezionale e temporaneo, finalizzato alla messa in sicurezza dei conti regionali gravemente pregiudicati dalla citata prassi, consente il ricorso al debito, nei limiti di quello già autorizzato, solo per fronteggiare effettive esigenze di cassa correlate al sostegno di spese per investimenti già in precedenza realizzati. (Precedente citato: sentenza n. 107 del 2016).

Il fondo anticipazioni di liquidità non può essere inserito tra le partite attive ai fini della determinazione del risultato di amministrazione, dal momento che l'anticipazione di liquidità - per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell'ente - deve essere finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti relativi a partite già presenti nelle scritture contabili di precedenti esercizi e non onorati, operando in termini di sola cassa per fronteggiare la carenza di liquidità e gli adempimenti conseguenti alla normativa nazionale ed europea. (Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 42