Sentenza 274/2017 (ECLI:IT:COST:2017:274)
Massima numero 41125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  07/11/2017;  Decisione del  07/11/2017
Deposito del 20/12/2017; Pubblicazione in G. U. 27/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41121  41122  41123  41124  41126


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Liguria - Assestamento del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 - Applicazione al bilancio di una quota libera di avanzo di amministrazione 2015 (pari a 3.509.506,73 euro) per incrementare l'accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2016 - Errata considerazione del fondo di anticipazione di liquidità e del complesso dei mutui autorizzati e non contratti come componenti attive del risultato di amministrazione 2015 - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale - Necessità che la Regione alimenti il fondo crediti di dubbia esigibilità attraverso risorse alternative.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. - l'art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016, il quale, pur in presenza di un risultato negativo di amministrazione (per 254.607.931,79 euro), prevede l'applicazione al bilancio di una quota libera di avanzo di amministrazione 2015 (pari a 3.509.506,73 euro), impiegata per incrementare l'accantonamento nel Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2016. La disposizione impugnata dal Governo è basata su un errato rimaneggiamento di grandezze negative, diverse dalle componenti previste dall'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 per il calcolo del risultato di amministrazione, nel quale vengono erroneamente considerati quali componenti attive il fondo di anticipazione di liquidità e il complesso dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti, ossia due voci che, invece, ineriscono a profili debitori o addirittura si concretano in cespiti inesistenti (a quest'ultima categoria appartenendo i mutui autorizzati e non stipulati, mentre le anticipazioni di liquidità costituiscono elemento influente sulla sola cassa e non un cespite utilizzabile nella parte attiva del bilancio). La contabilizzazione in entrata di tali voci amplia artificiosamente le risorse disponibili consentendo spese oltre il limite del naturale equilibrio ed esonera, per di più, la Regione dal porre doveroso rimedio al disavanzo effettivo; ne deriva, tra l'altro, la mancata copertura delle spese per l'insussistenza dei cespiti in entrata e il conseguente squilibrio del bilancio di competenza, con aggravio per i risultati di amministrazione negativi provenienti dai precedenti esercizi. A seguito della caducazione del censurato art. 6, la Regione Liguria - in conformità al principio dell'equilibrio dinamico del bilancio - dovrà alimentare il fondo crediti di dubbia esigibilità attraverso risorse alternative, adottando appropriate variazioni del bilancio di previsione, nel rispetto del principio di priorità dell'impiego delle risorse disponibili per le spese obbligatorie e per le partite di spesa finanziariamente necessarie (come il fondo di cui trattasi).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse; nel sindacato di costituzionalità, essi integrano una clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. (Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2016 e n. 192 del 2012).

Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. (Precedenti citati: sentenze n. 266 del 2013 e n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  02/11/2016  n. 26  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 42