Sentenza 274/2017 (ECLI:IT:COST:2017:274)
Massima numero 41126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  07/11/2017;  Decisione del  07/11/2017
Deposito del 20/12/2017; Pubblicazione in G. U. 27/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41121  41122  41123  41124  41125


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Liguria - Approvazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2015 - Incongruità del risultato di amministrazione accertato - Evidente correlazione con disposizione ritenuta incostituzionale perché basata su tale risultato - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Testo
È dichiarata costituzionalmente illegittima - in via consequenziale (in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'intera legge reg. Liguria n. 20 del 2016, con cui è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2015. A tale legge va estesa la decisione di illegittimità costituzionale già adottata nei confronti dell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016, in ragione dell'inscindibile connessione genetica esistente con tale articolo e dell'indefettibile principio di continuità tra le risultanze dei bilanci che si succedono nel tempo. (Precedenti citati: sentenze n. 266 del 2013 e n. 250 del 2013).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  09/08/2016  n. 20  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27