Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetto non titolare di un interesse qualificato, direttamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile l'intervento dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, disciplinante il respingimento c.d. differito, con accompagnamento coattivo alla frontiera, disposto dal questore nei confronti dello straniero. L'interveniente - che non è parte del giudizio a quo - non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in quanto non vanta una posizione giuridica individuale suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale.
Per costante giurisprudenza, possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. (Precedenti citati: ordinanza n. 227 del 2016).