Sentenza 275/2017 (ECLI:IT:COST:2017:275)
Massima numero 40106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 20/12/2017; Pubblicazione in G. U. 27/12/2017
Titolo
Straniero - Respingimento differito, con accompagnamento coattivo alla frontiera, disposto dal questore - Disciplina - Denunciata violazione delle riserve di legge e di giurisdizione in materia di libertà personale, della necessità di convalida giudiziaria dei provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, e dei vincoli internazionali ed europei concernenti la condizione giuridica dello straniero - Inapplicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Straniero - Respingimento differito, con accompagnamento coattivo alla frontiera, disposto dal questore - Disciplina - Denunciata violazione delle riserve di legge e di giurisdizione in materia di libertà personale, della necessità di convalida giudiziaria dei provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, e dei vincoli internazionali ed europei concernenti la condizione giuridica dello straniero - Inapplicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 10, secondo comma, 13, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4, par. 4, della direttiva 2008/115/CE - dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, disciplinante il respingimento c.d. differito, con accompagnamento coattivo alla frontiera, disposto dal questore nei confronti dello straniero. Al momento dell'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata non poteva più avere applicazione nella forma - restrittiva della libertà personale - dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, in quanto l'efficacia coercitiva dell'atto di respingimento impugnato nel giudizio a quo era venuta meno per effetto dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, emesso dal questore, in base all'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nei confronti dello straniero ricorrente. L'ordine di lasciare il territorio dello Stato è infatti alternativo all'accompagnamento coattivo, nel senso che non si affianca ad esso né lo sospende solo temporaneamente, ma lo supera e lo sostituisce, sicché l'autorità di polizia non può, dopo la scadenza del termine per l'allontanamento volontario e senza alcun ulteriore controllo dell'autorità giudiziaria, eseguire l'ordine di accompagnamento coattivo, che, per la sua natura di atto urgente, deve essere eseguito con immediatezza.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 10, secondo comma, 13, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4, par. 4, della direttiva 2008/115/CE - dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, disciplinante il respingimento c.d. differito, con accompagnamento coattivo alla frontiera, disposto dal questore nei confronti dello straniero. Al momento dell'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata non poteva più avere applicazione nella forma - restrittiva della libertà personale - dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, in quanto l'efficacia coercitiva dell'atto di respingimento impugnato nel giudizio a quo era venuta meno per effetto dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, emesso dal questore, in base all'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nei confronti dello straniero ricorrente. L'ordine di lasciare il territorio dello Stato è infatti alternativo all'accompagnamento coattivo, nel senso che non si affianca ad esso né lo sospende solo temporaneamente, ma lo supera e lo sostituisce, sicché l'autorità di polizia non può, dopo la scadenza del termine per l'allontanamento volontario e senza alcun ulteriore controllo dell'autorità giudiziaria, eseguire l'ordine di accompagnamento coattivo, che, per la sua natura di atto urgente, deve essere eseguito con immediatezza.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
co. 2
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 13
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 16/12/2008
n. 115
art. 4 par. 4