Ordinanza 279/2017 (ECLI:IT:COST:2017:279)
Massima numero 40116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  10/10/2017;  Decisione del  10/10/2017
Deposito del 21/12/2017; Pubblicazione in G. U. 27/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40117  40118  40119


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione della norma oggetto - Insussistenza di aberratio ictus - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità degli artt. 1, comma 1, lett. m), della legge n. 67 del 2014 e 131-bis, primo e terzo comma, cod. pen., nonché dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità per aberratio ictus [della questione avente ad oggetto l'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.]. Contrariamente a quanto dedotto, sono proprio le disposizioni della legge delega e del codice penale - censurate in primo luogo dal rimettente - che subordinano l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto al requisito della non abitualità del comportamento, comprendendo nella "abitualità" anche la recidiva specifica e reiterata, contestata nel caso in esame.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/04/2014  n. 67  art. 1  co. 1

codice penale    n.   art. 131  co. 1

codice penale    n.   art. 131  co. 3

codice penale    n.   art. 131  co. 4

decreto legislativo  16/03/2015  n. 28  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte