Ordinanza 279/2017 (ECLI:IT:COST:2017:279)
Massima numero 40117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  10/10/2017;  Decisione del  10/10/2017
Deposito del 21/12/2017; Pubblicazione in G. U. 27/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40116  40118  40119


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Proposizione di questioni distinte, pur se in rapporto di pregiudizialità logica - Diversità dei rispettivi petitum - Possibilità - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità degli artt. 1, comma 1, lett. m), della legge n. 67 del 2014 e 131-bis, primo e terzo comma, cod. pen., nonché dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità per asserita incertezza sulla natura caducatoria o additiva del petitum. Ove, come nella specie, siano sollevate questioni distinte, ancorché legate da pregiudizialità logica, la formulazione di un diverso petitum, con riferimento a ciascuna di esse, non ne comporta l'inammissibilità.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/04/2014  n. 67  art. 1  co. 1

codice penale    n.   art. 131  co. 1

codice penale    n.   art. 131  co. 3

codice penale    n.   art. 131  co. 4

decreto legislativo  16/03/2015  n. 28  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte