Ordinanza 279/2017 (ECLI:IT:COST:2017:279)
Massima numero 40118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  10/10/2017;  Decisione del  10/10/2017
Deposito del 21/12/2017; Pubblicazione in G. U. 27/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40116  40117  40119


Titolo
Reati e pene - Cause di non punibilità - Non punibilità per particolare tenuità del fatto - Requisito della "non abitualità del comportamento" - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, di materialità del reato e di proporzionalità della pena - Insussistenza dei vizi denunciati - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. m), della legge n. 67 del 2014 e 131-bis, primo e terzo comma, cod. pen., censurati dal Tribunale di Padova - in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost. - nella parte in cui subordinano l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al requisito della non abitualità del comportamento illecito. Posto che il fatto particolarmente lieve è comunque un fatto offensivo - che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione - l'averne subordinato la non punibilità ad un dato soggettivo, costituito dalla non abitualità del comportamento illecito, non viola i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, in quanto anche in presenza di fatti oggettivamente uguali o equivalenti le ineguali condizioni soggettive giustificano il diverso trattamento penale, non potendosi - anche alla luce dell'art. 133 cod. pen. - negare qualunque rilevanza alla condotta dell'imputato antecedente (oltre che a quella contemporanea o successiva) alla commissione del fatto, né valendo di contro evocare precedenti dichiarazioni di incostituzionalità dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., che hanno caducato il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata solo in ipotesi particolari, nelle quali esso dava luogo ad un uguale trattamento di fatti oggettivamente diversi. Al contrario, applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. anche quando il comportamento illecito dell'agente risulti connotato dall'abitualità contrasterebbe con le esigenze di prevenzione speciale e significherebbe garantire all'imputato l'impunità per tutti gli analoghi reati che dovesse in futuro commettere. (Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012, dichiarative dell'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza di alcune attenuanti specifiche sulla recidiva reiterata).

Atti oggetto del giudizio

legge  28/04/2014  n. 67  art. 1  co. 1

codice penale    n.   art. 131  co. 1

codice penale    n.   art. 131  co. 3

decreto legislativo  16/03/2015  n. 28  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte