Ordinanza 279/2017 (ECLI:IT:COST:2017:279)
Massima numero 40119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
10/10/2017; Decisione del
10/10/2017
Deposito del 21/12/2017; Pubblicazione in G. U. 27/12/2017
Titolo
Reati e pene - Cause di non punibilità - Non punibilità per particolare tenuità del fatto - Criteri di determinazione della pena - Mancata previsione della possibilità di tenere conto delle circostanze attenuanti comuni e, in particolare, della speciale tenuità del danno patrimoniale - Denunciato eccesso di delega e violazione dei principi di uguaglianza, di legalità e di proporzionalità della pena - Inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo - Conseguente difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Reati e pene - Cause di non punibilità - Non punibilità per particolare tenuità del fatto - Criteri di determinazione della pena - Mancata previsione della possibilità di tenere conto delle circostanze attenuanti comuni e, in particolare, della speciale tenuità del danno patrimoniale - Denunciato eccesso di delega e violazione dei principi di uguaglianza, di legalità e di proporzionalità della pena - Inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo - Conseguente difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., censurato dal Tribunale di Padova - in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 76 Cost. - nella parte in cui ai fini della determinazione della pena detentiva, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non consente di tener conto delle circostanze attenuanti comuni e, in particolare, di quella della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 62, n. 4, cod. pen.). Non essendo stato caducato il requisito della non abitualità della condotta, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., risulta comunque inapplicabile nel giudizio a quo, nel quale all'imputata è stata contestata la recidiva specifica e reiterata.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., censurato dal Tribunale di Padova - in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 76 Cost. - nella parte in cui ai fini della determinazione della pena detentiva, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non consente di tener conto delle circostanze attenuanti comuni e, in particolare, di quella della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 62, n. 4, cod. pen.). Non essendo stato caducato il requisito della non abitualità della condotta, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., risulta comunque inapplicabile nel giudizio a quo, nel quale all'imputata è stata contestata la recidiva specifica e reiterata.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 131
co. 4
decreto legislativo
16/03/2015
n. 28
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte