Ordinanza 280/2017 (ECLI:IT:COST:2017:280)
Massima numero 39744
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  12/12/2017;  Decisione del  12/12/2017
Deposito del 21/12/2017; Pubblicazione in G. U. 27/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  39745


Titolo
Legge - Procedimento legislativo - Iter di approvazione della legge sul sistema di elezione della Camera dei deputati (c.d. italicum) e delle proposte di legge concernenti l'elezione della Camera e del Senato (c.d. rosatellum) - Posizione e ammissione della questione di fiducia, e conseguente esclusione della possibilità di emendamenti - Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato promossi da alcuni parlamentari (nelle qualità di elettori, soggetti politici, parlamentari e rappresentanti di un gruppo parlamentare) nei confronti delle Camere parlamentari e "ove occorra" del Governo - Denunciata violazione delle norme costituzionali e regolamentari disciplinanti l'approvazione delle leggi elettorali e ritenuta menomazione del potere dei singoli parlamentari e dei loro gruppi di determinare la politica nazionale - Difetto di individuazione chiara e univoca dei poteri ricorrenti, delle competenze costituzionali menomate e delle censure - Inammissibilità dei conflitti.

Testo

Sono dichiarati inammissibili - per carenze degli atti introduttivi - i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato promossi da Adriana Eden Susanna Galgano e altri (nella qualità di elettori, soggetti politici e parlamentari), da Simone Valente (nella qualità di elettore, soggetto politico, parlamentare e rappresentante dei parlamentari del gruppo parlamentare MoVimento 5 stelle della Camera dei deputati) e da Giovanni Endrizzi e Simone Valente (nella qualità di elettori, soggetti politici, parlamentari e di Presidente e di Vicepresidente vicario dei rispettivi gruppi parlamentari MoVimento 5 stelle della Camera e del Senato) nei confronti delle Camere parlamentari e "ove occorra" del Governo, per denunciata inosservanza delle regole sul procedimento legislativo (anche attraverso la posizione e l'ammissione della questione di fiducia su leggi elettorali) e coartazione della sovranità popolare, in violazione degli artt. 1, 48, 51, 64, 67, 70, 72 e 94 Cost., nell'approvazione della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) nonché della proposta di legge Atto Camera n. 2352 e del disegno di legge Atto Senato n. 2941 (dai quali è derivata, successivamente alla proposizione dei ricorsi, la legge n. 165 del 2017, c.d. Rosatellum). Nei tre ricorsi non sono individuati in modo chiaro e univoco i poteri ricorrenti, le competenze costituzionali menomate e l'oggetto della pretesa. In particolare, non si comprende in quale veste si presentino le persone fisiche ricorrenti (come parlamentari singoli o rappresentanti del proprio gruppo, cittadini elettori oppure soggetti politici) e l'indeterminatezza della qualifica soggettiva - aggravata, in due ricorsi, dall'omessa indicazione delle modalità con le quali i gruppi parlamentari avrebbero deliberato di proporre conflitto - si riflette in una altrettanto indefinita enunciazione delle sfere di attribuzioni costituzionali a difesa delle quali la Corte costituzionale sarebbe chiamata a intervenire. Incertezze e ambiguità sono presenti, altresì, nell'individuazione delle censure, in quanto i due ricorsi volti all'annullamento della legge n. 52 del 2015 per un verso lamentano (oltre a vizi di formazione) non meglio definiti vizi sostanziali di incostituzionalità della legge stessa, senza dimostrare la loro ridondanza sulla sfera di attribuzioni costituzionali dei ricorrenti, e per altro verso non permettono di comprendere con chiarezza di quali atti o comportamenti i ricorrenti si dolgano; mentre il ricorso che contesta la posizione da parte del Governo e l'ammissione da parte di entrambe le presidenze delle Camere delle questioni di fiducia su entrambe le leggi elettorali rivolge alla Corte richieste difficilmente comprensibili (riportare la situazione parlamentare a data anteriore alla posizione della prima questione di fiducia sulla legge n. 165 del 2017 e contemporaneamente annullare la legge n. 52 del 2015) e appunta censure di illegittimità costituzionale anche al contenuto della legge n. 165 del 2017, senza la necessaria dimostrazione della ridondanza di tali vizi sulle attribuzioni costituzionali dei ricorrenti. (Precedenti citati: sentenza n. 15 del 2002; ordinanza n. 69 del 2006).

Per costante giurisprudenza costituzionale, ai fini della ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non è sufficiente che sia lamentata la lesione di plurimi parametri costituzionali da parte degli atti impugnati, ma occorre che il ricorrente abbia cura di motivare la ridondanza delle asserite lesioni sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali, a difesa della quale la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi. (Precedente citato: sentenza n. 262 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

 06/05/2015  n. 52  art.   co. 

 12/10/2017  n. 2352  art.   co. 

 26/10/2017  n. 2941  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 64

Costituzione  art. 67

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 72

Costituzione  art. 94

Altri parametri e norme interposte